E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 12 giugno 2026, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l’applicazione del MAR in merito al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (registro insider) e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sugli abusi di mercato, c.d. MAR (596/2014), le società quotate sono tenute a redigere e aggiornare tempestivamente un elenco di persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale o che comunque svolgono compiti tramite i quali hanno accesso a informazioni privilegiate, quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.
Il citato articolo ha conferito alla Commissione il potere di determinare il formato del registro insider. La Commissione ha provveduto a tale definizione tramite il Regolamento esecuzione (UE) 2016/347.
A seguire, però, il Regolamento (UE) 2019/2115 ha modificato il sucitato art. 18 prevedendo per gli emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di mantenere soltanto un registro insider delle persone che hanno accesso regolare alle citate informazioni. Permane, però, la possibilità per gli Stati membri di introdurre l’obbligo per tali emittenti di fornire elenchi più ampi, se giustificato da specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale.
Il Regolamento del 2019 ha, inoltre, introdotto un par. 6 all’art. 18 incaricando la Commissione di determinare il formato di tali elenchi più ampi ed ha, inoltre, imposto che tale formato sia semplificato, proporzionato e rappresenti un onere amministrativo ridotto rispetto al formato di cui al par. 9 dell’art. 18. La Commissione ha, quindi, adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 che ha abrogato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
A seguire, con il Regolamento (UE) 2024/2809 è stato ulteriormente modificato il MAR, invitando la Commissione a riesaminare le norme tecniche di attuazione relative al formato del registro insider al fine di estendere l’uso del formato semplificato a tutti gli elenchi delle persone di cui all’art. 18, par.1, e par. 6, co. 1 e 2.
In attuazione di tale invito, la Commissione ha adottato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2026/129 che, quindi, abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210.
In particolare, tale nuovo Regolamento prevede che i citati elenchi saranno redatti e aggiornati secondo il formato semplificato di cui all’art. 18, par. 6, comma 2.
Al fine di evitare duplicazioni di dati, giustificate dal fatto che in relazione a un soggetto possono esistere contemporaneamente più informazioni privilegiate, i registri insider conterranno una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata. In ciascuna di esse, poi, saranno elencate tutte le persone che hanno accesso a una specifica informazione privilegiata e, per ciascun soggetto, saranno indicate la data e l’ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso e quelle in cui ha cessato di averlo.
Al momento dell’individuazione di una nuova informazione privilegiata è opportuno aggiungere una nuova sezione.
Per quanto concerne gli accessi permanenti, ovvero i soggetti che hanno accesso in ogni momento a tutte le informazioni privilegiate, sarà possibile elencarli in una sezione supplementare, ossia la sezione degli accessi permanenti. Questa sezione non sarà creata ogni volta al momento dell’individuazione di una nuova informazione privilegiata, ma specificherà la data e l’ora in cui un titolare ha ottenuto l’accesso permanente a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento e ha cessato di avervi accesso.
Colui che si occuperà dell’aggiornamento della sezione degli accessi permanenti non includerà i titolari di un accesso permanente ivi elencati anche nelle sezioni basate sugli eventi, in quanto tali persone hanno accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento.
Per quanto concerne gli emittenti di cui all’art. 18, par. 6, il registro insider non includerà sezioni basate sugli eventi distinte. Il registro riporterà tutti i titolari di un accesso regolare a informazioni privilegiate e, per ciascuno di essi, si specificherà la data e l’ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate e ha cessato di avervi accesso.
Il registro insider non sarà, quindi, modificato ogni volta che emerge un’informazione privilegiata specifica.
Per garantire che possano essere messi a disposizione dell’autorità competente in tempi brevi e che possano sempre essere aggiornati, gli elenchi saranno conservati in formato elettronico e garantiranno la riservatezza delle informazioni incluse.
Tale modalità di conservazione non è prevista per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che siano garantite la completezza, la riservatezza e l’integrità delle informazioni incluse nell’elenco.
Per quanto concerne i mezzi elettronici di trasmissione all’autorità competente degli elenchi, saranno determinati dalle autorità competenti stesse.


