Con l’ordinanza n. 28785 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di credito d’imposta, il relativo disconoscimento può avvenire legittimamente da parte dell’Amministrazione finanziaria anche attraverso la procedura di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Tale modalità operativa è consentita ogniqualvolta l’irregolarità emerga dal semplice esame cartolare dei dati formali e dei documenti offerti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, senza che sia necessaria un’attività istruttoria complessa o valutazioni interpretative eccedenti il riscontro obiettivo dei dati.
La controversia traeva origine dall’impugnazione di due cartelle esattoriali notificate ad una Società ed emesse a seguito di controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis citato.
Nello specifico, gli atti erano finalizzati, da un lato, al recupero di crediti d’imposta ritenuti indebitamente compensati per il periodo d’imposta 2009 e, dall’altro, alla contestazione dell’omesso versamento IVA in relazione all’anno 2008.
Mentre il Giudice di prime cure respingeva integralmente le doglianze della contribuente, il Giudice d’appello, in parziale riforma della pronuncia, annullava in parte la pretesa tributaria ritenendo che il disconoscimento di un credito d’imposta richiedesse un’attività interpretativa incompatibile con il mero controllo automatizzato, rendendo così necessaria l’emissione di un preventivo provvedimento impositivo.
Parallelamente, la Società proponeva ricorso per revocazione avverso tale pronuncia, dichiarato poi inammissibile dalla medesima CTR.
Entrambe le vicende processuali approdavano in cassazione: l’Agenzia delle entrate ricorreva contro la sentenza d’appello e la contribuente contro la pronuncia di inammissibilità della revocazione.
La Suprema Corte, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della contribuente relativa alla revocazione, per accogliere, invece, il ricorso proposto dall’Ufficio.
Nel merito, la Corte di cassazione ha censurato la tesi predicata dal Giudice d’appello secondo la quale la procedura automatizzata in relazione al disconoscimento di crediti d’imposta sarebbe preclusa a prescindere.
A tale proposito, la Corte ha chiarito che la legittimità della procedura ex art. 36-bis dipende esclusivamente dalla natura dell’accertamento: se il recupero deriva da un riscontro obiettivo e cartolare dei dati emergenti dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, non è necessario un avviso di accertamento ordinario né la preventiva comunicazione di irregolarità.


