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Dossier

Sul diritto all’estinzione del conto corrente

A proposito di ABF Roma, n. 3091/2015

20 Settembre 2015

Manuela Natale

Di cosa si parla in questo articolo

Conto corrente (contratto di) – Recesso del cliente – Estinzione del conto corrente – Presenza di un saldo debitore – Irrilevanza – Addebiti successivi – Non debenza.

Il cliente è titolare di un diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente e l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto.

Devono considerarsi privi di causa, e dunque non dovuti, gli addebiti che sono maturati sul predetto conto, a carico del ricorrente, in data successiva al recesso.

Conto corrente (contratto di) – Recesso del cliente – Estinzione del conto corrente – Carta di credito – Presenza di un saldo debitore – Debenza.

L’estinzione del conto corrente non inficia in alcun modo le pendenze maturate a carico del cliente con riferimento alla carta di credito già appoggiata sul conto corrente poi estinto.

1.- Nella pronuncia in commento, torna all’attenzione dell’ABF la questione dell’inadempimento dell’intermediario a fronte della richiesta di chiusura del conto corrente da parte del cliente.

Nel caso in esame, il cliente intratteneva presso l’intermediario un rapporto di conto corrente sul quale confluivano anche gli addebiti della carta di credito appoggiata sullo stesso conto. Alla richiesta del cliente di estinguere il conto corrente e di trasferire su altro conto tutti gli addebiti agganciati al primo, l’intermediario resisteva sulla base della presenza di talune passività derivanti dalla carta di credito e della mancata formalizzazione della richiesta di estinzione del conto corrente.

I termini della questione possono essere snodati in tre punti: l’atteggiarsi del diritto del cliente alla chiusura del conto corrente sulla base della normativa bancaria; le formalità con le quali tale diritto deve essere effettivamente esercitato; le conseguenze dell’inadempimento dell’intermediario in seguito al recesso del cliente.

2.- Il diritto del cliente alla chiusura del conto corrente si rinviene nel codice civile all’art. 1855 e nel t.u.b. all’art. 120-bis. Entrambe le norme disciplinano il diritto di recesso nel caso di contratti a tempo indeterminato, stabilendone tempi e costi. L’art. 1855 c.c., sulle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni[1]. Analogamente, l’art. 120-bis t.u.b. riconosce al cliente il «diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza costi».

Tali norme costituiscono il fondamento su cui si basa l’indirizzo ormai consolidato dell’ABF che riconosce al cliente un diritto incondizionato all’estinzione del conto corrente. Nella gran parte dei casi in cui l’ABF è stato chiamato a pronunciarsi al riguardo, peraltro, si era in presenza di rapporti di conto corrente in cui sussisteva un’esposizione debitoria del correntista nei confronti della banca. E le resistenze dell’intermediario alla chiusura del conto corrente richiesta dal cliente erano puntualmente motivate richiamando la presenza di un saldo debitore.

Sin dalle prime pronunce l’ABF ha sostenuto che «la cessazione del rapporto di conto corrente, che si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista, è del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla sussistenza, o meno, di una esposizione del correntista medesimo nei confronti della banca. In presenza di un’esposizione debitoria del correntista, l’estinzione del conto, infatti, determinerebbe il cristallizzarsi di un credito, liquido ed esigibile della banca nei confronti del ricorrente, pari all’esposizione debitoria medesima»[2].

Dunque, la facoltà, riconosciuta al cliente, di recedere dal rapporto di conto corrente consiste in un diritto potestativo il cui esercizio è riservato unicamente alla determinazione unilaterale del medesimo. Esso produce effetto nel momento in cui l’intermediario ne viene a conoscenza ed è del tutto ininfluente che il rapporto tra cliente e intermediario presenti un saldo debitore residuo nei confronti di quest’ultimo. Si tratta, come precisa la stessa pronuncia in commento, di un «diritto incondizionato all’estinzione volontaria del rapporto di conto corrente», nel senso che «l’intermediario non può condizionare l’esercizio di tale diritto all’esistenza di eventuali passività gravanti sul conto». La presenza di un saldo debitore, in definitiva, non può legittimare l’intermediario a differire la chiusura del conto corrente al momento in cui il cliente avrà ripianato tale saldo[3]. All’opposto, sussisterebbe un vero e proprio «obbligo dell’intermediario di prendere atto della dichiarazione negoziale» del cliente[4], anche in considerazione dei propri doveri di buona fede, trasparenza e correttezza professionale (artt. 1375 e 1176 c.c.)[5]. Da ciò derivano due effetti, tra loro consequenziali. Il primo, precisato e ribadito nelle citate pronunce dell’ABF, consiste nel cristallizzarsi del saldo esistente alla data di efficacia del recesso: l’eventuale esposizione debitoria del correntista costituisce, per l’importo corrispondente, un credito liquido ed esigibile della banca nei confronti del cliente. Il secondo implica che tutte le spese e competenze addebitate dall’intermediario successivamente alla data di efficacia della richiesta di chiusura del conto corrente sono, come si vedrà, illegittime.

3.- Accanto alla presenza di un saldo debitore, l’intermediario è solito eccepire al cliente che contesti la mancata chiusura del conto corrente, il “vizio di forma” nell’esercizio del diritto di recesso. Il mancato perfezionamento della procedura di estinzione del conto corrente deriverebbe, cioè, dall’«omesso espletamento delle formalità necessarie»[6] a tal fine.

Tali formalità si riscontrano nelle previsioni contrattuali e consistono talvolta nell’invio di una richiesta scritta tramite raccomandata debitamente sottoscritta dal richiedente, tal altra  nella compilazione, e nell’invio, di moduli di richiesta di chiusura del conto corrente predisposti dallo stesso intermediario. In ogni caso, la condizione alla quale è subordinata l’efficacia del recesso esercitato dal cliente consiste nel rispetto della forma scritta, mediante la quale si accerterebbe l’effettiva intenzione e, quindi, la formale manifestazione di volontà del cliente di chiudere il conto corrente.

Nondimeno, quando l’intermediario non fornisce la prova della particolare forma alla quale il contratto subordina l’esercizio del recesso, le pronunce dell’ABF ritengono idonee a tal fine le differenti modalità utilizzate nei vari casi dal cliente: per esempio, richieste inviate per email ovvero bonifici effettuati a chiusura del saldo debitore del conto corrente recanti la relativa causale[7]. Simili modalità di esercizio del recesso, talvolta accompagnate, come nel caso di specie, dalla dimostrazione della consapevolezza dell’intermediario della volontà del cliente di chiudere il conto corrente, sono reputate sufficienti per ritenere che la richiesta del cliente sia stata ritualmente e validamente effettuata[8].

Peraltro, in una fattispecie in cui comunque l’istanza di recesso veniva effettuata tramite email, l’ABF ha ricordato le regole di trasparenza sancite dal t.u.b. precisando che esse «indicano la forma scritta dei contratti come mezzo di tutela del contraente più debole, cioè del cliente, al quale soltanto, in effetti, riservano la facoltà di invocare la nullità per mancanza della forma richiesta»[9]. In tale circostanza, l’ABF ha ribadito il principio secondo cui è idonea «ogni riproduzione meccanica di atti (quale può essere un documento grafico in pdf), a condizione che sia verificabile la provenienza». È indispensabile, cioè, che lavolontà manifestata dal cliente si evinca dalla richiesta in modo chiaro e inequivoco[10].

Una volta riscontrata la chiara volontà del clienteè necessario individuare, al fine di stabilire da quando decorrono gli effetti dell’inadempimento dell’intermediario, il momento a partire dal quale si rende efficace il recesso. Tale momento coincide, a seconda delle modalità con cui viene esercitato, con la data di ricezione della raccomandata o dell’email inviata dal cliente all’intermediario ovvero con la data del bonifico disposto a chiusura del conto corrente. In taluni casi, invece, le previsioni contrattuali subordinano l’efficacia del recesso alla condizione della restituzione alla banca del libretto di assegni e delle carte abilitative di servizi inerenti il rapporto di conto corrente[11].

In effetti, la presenza di strumenti di pagamento connessi al conto corrente, incide non solo sul dies a quo dal quale ritenere efficace il recesso, ma influenza anche il comportamento dell’intermediario che disattende la chiusura del conto corrente richiesta dal cliente. Come nella fattispecie in esame, in diversi casi decisi dall’ABF è consueto rilevare che il rifiuto opposto dall’intermediario all’estinzione del conto corrente dipende anche dalla presenza, sul medesimo conto, di addebiti derivanti dalla carta di credito ad esso collegata[12].

Va precisato, peraltro, che in questi casi l’istanza di chiusura del conto corrente da parte del cliente è solitamente corredata dalla contestuale richiesta di revoca o annullamento delle carte di credito appoggiate sul medesimo conto.

A tal riguardo l’ABF ribadisce, in linea generale, il medesimo principio di diritto già esposto: l’intermediario non può condizionare l’esercizio del diritto di recesso del cliente alla presenza di eventuali passività gravanti sul conto corrente.

Nel diverso caso in cui, come anticipato, le previsioni contrattuali postulano quale condizione per l’efficacia del recesso «la contestuale […] restituzione alla banca del libretto di assegni, ed ogni carta abilitativa di servizi inerenti il rapporto di conto», è dalla data della materiale restituzione degli strumenti di pagamento connessi al conto corrente che si rende efficace il recesso, pur in presenza di una formale richiesta scritta inviata all’intermediario in data precedente[13].

In relazione all’esposizione debitoria della carta di credito, è stata poi ribadita l’illegittimità dell’iscrizione nell’archivio CAI (segmento CARTER, per i nominativi revocati all’uso delle carte di pagamento), eseguita dall’intermediario successivamente alla richiesta del cliente di chiusura del conto corrente e alla restituzione delle carte di credito su di esso appoggiate[14].

4.- L’ultimo punto da esaminare attiene agli effetti dell’inadempimento dell’intermediario che non abbia dato immediato seguito alla richiesta del cliente di chiusura del rapporto di conto corrente. Una volta individuata la data in cui il recesso è divenuto efficace, l’intermediario non è più legittimato ad addebitare oneri e competenze per la tenuta del conto corrente di cui il cliente abbia chiesto la chiusura. Conseguentemente, si considerano non dovute e, quindi, ripetibili tutte le spese addebitate dall’intermediario sul predetto conto dalla data del recesso sino alla chiusura effettiva dello stesso[15]. In tali voci di spesa rientrano, in generale, quelle relative alla tenuta del conto corrente, ai bolli e agli interessi. Per quanto riguarda gli addebiti relativi ai RID appoggiati sul conto corrente, invece, si ritiene che un eventuale addebito, effettuato anche in seguito alla richiesta di chiusura del conto corrente, sia legittimo poiché la sua «provvista risulta […] destinata a terzi rispetto alla banca e […], in ogni caso, non [è] volto a remunerare il servizio di conto corrente prestato dalla banca medesima»[16]. Non è tuttavia univoca la necessità di una specifica revoca dell’autorizzazione alla domiciliazione bancaria (con società terze)[17].

Peraltro, sino a quando l’intermediario non procede alla chiusura del conto corrente, sarebbe legittimo l’eventuale utilizzo che il cliente faccia del proprio conto anche successivamente al recesso. Secondo l’ABF, infatti, «sino a quando il conto corrente non sia dichiarato estinto il titolare ben [può] operare sui medesimi e disporre delle somme a proprio credito senza con ciò contraddire o negare l’ordine già impartito»[18].

Ad analoga conclusione si giunge considerando gli addebiti derivanti dalla carta di credito appoggiata sul conto corrente, successivi alla revoca dell’operatività disposta dal cliente[19]. Sino a questo momento, gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate dal cliente incidono legittimamente sul saldo della medesima carta[20]. E il saldo a debito della carta di credito permane quale credito dell’intermediario, anche in seguito all’estinzione del conto corrente sul quale è appoggiata. Come sostiene anche l’ABF nella decisione in commento, invero, la chiusura del conto e la successiva non debenza degli addebiti maturati sullo stesso in data successiva al recesso del cliente, «non inficia in alcun modo le pendenze maturate a carico del cliente con riferimento alla carta di credito già appoggiata sul conto corrente poi estinto». Conseguentemente, sussiste l’obbligo del cliente di procedere al pagamento della somma di cui risulta debitore.

 


[1] E v. ABF Roma, 28 gennaio 2015, n. 689 (reperibile, come tutte le altre decisioni dell’Arbitro di seguito citate, su www.arbitrobancariofinanziario.it), che ha ritenuto vessatoria, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (c.d. Codice del Consumo), la clausola contrattuale che stabilisce che l’estinzione del conto corrente avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della banca della relativa richiesta del cliente.

[2] Così ABF Milano, 16 giugno 2011, n. 1267, il cui principio è richiamato poi, tra i tanti, da ABF Milano, 7 dicembre 2011, n. 2677; ABF Milano, 24 aprile 2012, n. 1310; ABF Roma, 28 gennaio 2013, n. 528.

[3] Cfr., ex multis, ABF Napoli, 3 dicembre 2013, n. 6261; ABF Napoli, 6 agosto 2014, n. 5140; ABF Napoli, 2 dicembre 2014, n. 7978; ABF Roma, 28 gennaio 2015, n. 689, cit.

[4] Così ABF Napoli, 27 marzo 2015, n. 2330.

[5] Cfr. ABF Roma, 28 gennaio 2013, n. 528; e v., di recente, R. Lener-Bentivegna, Il conto corrente bancario nella giurisprudenza dell’Abf, in Riv. dir. banc., 2014, 25.

[6] Così ABF Roma, 17 ottobre 2014, n. 6849.

[7] Cfr. ABF Napoli, 28 aprile 2011, n. 867; ABF Milano, 19 aprile 2013, n. 2076.

[8] Cfr., da ultimo, ABF Roma, 28 gennaio 2015, n. 689.

[9] Così ABF Napoli, 28 aprile 2011, n. 867.

[10] E v. ABF Roma, 5 dicembre 2014, n. 8232, che non ha reputato sufficiente ad accertare la chiara volontà del cliente di chiudere i propri rapporti di conto corrente talune email nelle quali si faceva riferimento a «esigenze di “definizione dei c/c presso di voi”».

[11] V. ABF Napoli, 15 luglio 2010, n. 735.

[12] Altre volte il rifiuto dell’intermediario dipende, analogamente, da residui (ad)debiti derivanti da prestiti personali, mutui o RID.E, al riguardo, v. ABF Napoli, 24 settembre 2013, n. 4866; ABF Milano, 2 marzo 2012, n. 640, che ritengono legittimo il rifiuto della banca alla chiusura del conto corrente in presenza di un addebito di rate di un contratto di mutuo.

[13] V. ABF Napoli, 15 luglio 2010, n. 735.

[14] ABF Roma, 28 gennaio 2013, n. 528; già prima, tra gli altri, ABF Roma, 13 ottobre 2010, n. 1084; ABF Milano, 8 aprile 2011, 708; ABF Napoli, 12 maggio 2011, n. 1003.

Sono numerose, tuttavia, anche le decisioni in cui l’ABF respinge il ricorso proposto dal cliente ritenendo legittimo l’operato dell’intermediario che abbia effettuato l’iscrizione in CAI nel pieno rispetto dei presupposti formali (informativa preventiva, sebbene non richiesta dalla normativa vigente per le iscrizioni eseguite a fronte di irregolarità nell’uso delle carte di pagamento: e v. ABF Roma, 5 dicembre 2014, n. 8156, nonché ABF Roma, 28 gennaio 2013, n. 528) e sostanziali (mancato pagamento o mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate ex art. 7, D.M. 7 novembre 2001, n. 458: v., da ultimi, ABF Milano, 18 giugno 2015, n. 4693; ABF Milano, 12 maggio 2015, n. 3711; ABF Milano, 29 aprile 2015, n. 3325; ABF Milano, 17 dicembre 2014, n. 8506; ABF Napoli, 15 dicembre 2014, n. 8422).

[15] In tal senso si è pronunciato l’ABF in tutti i casi in cui è stato accertato l’inadempimento dell’intermediario, che abbia addebitato spese e competenze successivamente al recesso esercitato dal cliente. Analogamente, non si ritengono dovuti tutti gli altri oneri che non risultano dal contratto (v., tra gli altri, ABF Napoli, 2 dicembre 2014, n. 7978).

[16] Così ABF Milano, 16 giugno 2011, n. 1267; v. pure ABF Napoli, 16 febbraio 2015, n. 1121.

[17] Secondo ABF Napoli, 16 febbraio 2015, n. 1121, «la domiciliazione bancaria viene effettuata su richiesta del correntista e in forza di accordi sottoscritti con società terze, ragion per cui alla Banca non è consentito opporre alcun diniego, salvo che il cliente non revochi, prima degli addebiti, l’autorizzazione alla stessa. In assenza di tale autorizzazione, si ritiene che l’intermediario [che abbia addebitato in conto le spese relative] non abbia assunto alcun comportamento illegittimo»; ma v. ABF Milano, 16 giugno 2011, n. 1267, per il quale, «anche nel caso in cui il correntista nulla abbia indicato in relazione ai rid appoggiati sul conto, la richiesta di estinzione del conto, implica, implicitamente ma inequivocabilmente, e avendone la disponibilità, anche la conseguente cancellazione dei rid appoggiati sul conto».

[18] Così la citata ABF Milano, 7 dicembre 2011, n. 2677.

[19] Cfr. ABF Napoli, 15 luglio 2010, n. 735.

[20] Cfr. ABF Milano, 24 luglio 2013.

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