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Giurisprudenza

Sul dies a quo per la prescrizione dei buoni fruttiferi postali

8 Ottobre 2025

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

ABF, Collegio di Milano, decisione 28 maggio 2025, n. 5195 – Pres. A. Tina, Rel. P. Bartolomucci

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 5195 del 28 maggio 2025, il Collegio di Milano dell’ABF (Pres. A. Tina, Rel. P. Bartolomucci) ha ribadito che il dies a quo ai fini del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali coincide con la data esatta di scadenza del titolo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 e non con il primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è venuta a cessare la produzione degli interessi dovuti sui buoni.

Richiamando quanto stabilito dalla Corte di cassazione con le ordinanze nn. 19243/2023 e 23006/2023 e dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con decisione n. 6196/2024, il Collegio di Milano dell’ABF ha affermato che il criterio ermeneutico applicabile all’interpretazione dell’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 è quello letterale, a nulla rilevando le diverse norme sulla prescrizione del diritto al rimborso impresse sui moduli del buono.

Nel caso di specie, un risparmiatore ha adito l’ABF di Milano per ottenere il rimborso di otto buoni fruttiferi postali serie “CD” emessi in data 10 marzo 2000 con scadenza decennale, lamentando la mancata indicazione della data di scadenza sui titoli e la conseguente impossibilità di esercitare tempestivamente il proprio diritto.

Costituendosi nel procedimento, l’intermediario ha eccepito, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso per decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000.

Nell’affermare quanto sopra, il Collegio di Milano dell’ABF ha evidenziato che, secondo il regime di prescrizione previgente al D.M. 19 dicembre 2000 (impresso, peraltro, sui relativi moduli), il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescriveva nel termine di cinque anni, con decorrenza dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui i buoni cessavano di produrre interessi

Tuttavia, l’art. 8 D.M. 19 dicembre 2000 aveva stabilito in via generale che ai buoni fruttiferi postali appartenenti, inter alia, alla serie dei buoni oggetto della decisione si applicava l’ordinario termine decennale di prescrizione senza, tuttavia, stabilire alcunché in ordine al momento di decorrenza.

In ragione dei precedenti richiamati, il Collegio di Milano dell’ABF ha accertato che il diritto al rimborso dei buoni oggetto del giudizio, scaduti in data 10 marzo 2010, risultava prescritto a partire dal 10 marzo 2020 (ossia circa cinque anni prima della data del reclamo), rigettando di conseguenza il ricorso.

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