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Giurisprudenza

Sui presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi

19 Novembre 2025

Decisione ABF di Palermo, 29 luglio 2025, n. 7385 – Pres. Maugeri, Rel. Scibetta

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Palermo dell’ABF, con decisione n. 7385 del 29 luglio 2025, si è pronunciato in ordine ad una presunta segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia, per assenza ab origine dei relativi presupposti.

Per un approfondimento dei presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi, pure con riferimento alle posizione debitorie dei consumatori, si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato un webinar per il giorno 11 dicembre 2025 “Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali“.

Con riferimento al caso di specie, il ricorrente, al fine di evidenziare l’illegittimità della segnalazione contestata circa la propria posizione debitoria, aveva prodotto una consulenza tecnico-contabile da cui emergerebbe l’esistenza, al momento della chiusura del conto, di un saldo attivo, riferendo altresì di aver ricevuto un rimborso nell’anno in contestazione da parte dell’intermediario, a riprova che quest’ultimo già da allora non vantasse alcun credito nei suoi confronti.

Il Collegio, tuttavia, quanto alle contestazioni dell’esistenza del credito, ritiene:

  • inaccoglibile il riferimento al rimborso effettuato dall’intermediario in data 29/11/2021, poiché esso discende dall’applicazione di condizioni migliorative ai rapporti di conto corrente ed alla riduzione del tasso extra-fido applicato, così come espressamente chiarito dalla lettera di accompagnamento dell’assegno inviato al cliente.
  • irrilevante il riferimento al versamento effettuato pochi mesi prima della segnalazione, in quanto lo stesso ricorrente conferma di avere effettuato il pagamento in riscontro alle richieste avanzate dall’intermediario e ciò, piuttosto che dimostrare uno stato di solvibilità, conferma la sua insolvenza e l’accumulo di posizioni debitorie.

Pertanto, in considerazione dell’inconcludenza delle argomentazioni del ricorrente, l’intermediario ha dimostrato che la segnalazione a sofferenza risulta giustificata dal mancato rispetto di un piano di rientro concluso con l’intermediario suo dante causa e dalla mancanza di versamenti a deconto dell’esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente.

In definitiva, tali circostanze, sulle quali l’intermediario avrebbe fondato la decisione di procedere alla segnalazione a sofferenza, al Collegio appaiono legittime e conseguentemente altrettanto legittima la segnalazione in Centrale rischi.

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