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Strumenti finanziari derivati su merci: recepite dalla Consob le linee guida ESMA

6 Luglio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato pubblicato dalla Consob nel proprio notiziario settimanale “Consob Informa” del 6 luglio 2015, e di seguito espressamente rispreso, la Commissione ha reso noto di aver notificato all’Esma (European Securities and Markets Authority), autorità europea di regolamentazione dei mercati finanziari, l’intenzione di conformarsi alle linee guida sull’applicazione delle definizioni di cui alle sezioni C6 e C7 (strumenti finanziari derivati su merci) dell’Allegato I della Direttiva 2004/39/Ec (Markets in Financial Instruments Directive – Mifid I). Le linee guida Esma (cfr. contenuti correlati) resteranno in vigore solo fino al 3 gennaio 2017, data di entrata in vigore della direttiva Mifid II. Sono state adottate dall’Esma al fine di fornire elementi interpretativi utili alla determinazione delle fattispecie “contratti derivati su merci”, comprese nell’ambito di applicazione dei punti C6 e C7 dell’Allegato I della Mifid, già interamente recepito nel Testo unico della finanza (Tuf).

Le linee guida promuovono la massima armonizzazione sull’interpretazione delle definizioni di contratti derivati. Si intende così agevolare l’applicazione uniforme del regolamento Emir . Si tratta del regolamento (Ue) n. 648/2012 sugli strumenti derivati Otc, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 4 luglio 2012.

L’elenco degli strumenti finanziari è specificato nei punti 1-10 dell’Allegato I, sezione C, della Mifid I. Include, tra l’altro, i contratti derivati su merci che possono essere regolati con consegna fisica (punti 6 e 7 della sezione C, di seguito, “C6” e “C7”). In particolare:

  • nel “C6”, che menziona i contratti di opzione, future, swap e ogni altro contratto derivato connesso a merci che può essere regolato con consegna fisica purché negoziato su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf);
  • nel “C7”, che menziona i contratti di opzione, future, swap, forward e ogni contratto derivato connesso a merci che può essere regolato con consegna fisica non altrimenti citato nel punto 6 e senza scopi commerciali, avente le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. Considerando, inoltre, se tali contratti siano compensati e regolati da clearing houses riconosciute o soggetti a regolari richieste di margini.

Al riguardo, le linee guida Esma chiariscono che la categoria “C6” ha ampia portata e si applica a tutti i derivati su merci, inclusi i contratti forward, purché questi ultimi possano – o debbano – essere regolati con consegna fisica e siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf). L’Esma specifica così che la locuzione contenuta nel punto C6 “che possono essere regolati con consegna fisica” è da intendersi come comprensiva dei contratti che “devono essere regolati con consegna fisica”.

L’Esma chiarisce, inoltre, che la liquidazione con consegna fisica (physically settled) include una pluralità di modalità di consegna, tra le quali:

  • la consegna fisica delle merci rilevanti;
  • la consegna di un titolo rappresentativo di merci (come una polizza di carico o una fede di deposito);
  • qualsiasi altro metodo che consenta di trasferire la disponibilità di uno specifico quantitativo di merci in assenza di una consegna fisica (includendo la notifica, la programmazione o la nomina all’operatore di una rete di fornitura elettrica).

Per quanto riguarda la categoria “C7”, l’Esma specifica che essa costituisce una categoria distinta dal C6; essa trova applicazione nei contratti derivati su merce che a) che possono essere regolati per consegna fisica e b) non sono negoziati su un mercato regolamentato o un Mtf. Il tutto purché:

  • non siano contratti a pronti (spot), così come definiti dall’articolo 38 (2) del regolamento Ce n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/Ce (Mifid I);
  • non abbiano le finalità commerciali di cui all’articolo 38 (4) del già citato regolamento Ce n. 1287/2006 e
  • soddisfino una delle tre condizioni indicate nell’articolo 38 (1)(a) oltre ai criteri di cui all’articolo 38 (1)(b) e 38 (1)(c) dello stesso regolamento.

L’Esma specifica infine che i derivati con consegna fisica che non ricadono nella definizione del “C6” possono rientrare nella definizione del “C7” e che “C6” e “C7” formano due categorie distinte, laddove il “C7” trova applicazione ai derivati su merci che possono essere regolati con consegna fisica, non altrimenti menzionati nel “C6”.

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