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Giurisprudenza

Stock options e successione di leggi nel tempo: disciplina tributaria applicabile

6 Luglio 2018

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 20 giugno 2018, n. 16227 – Pres. Cappabianca, Rel. D’Orazio

Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle cosiddette stock options va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato (ex multis, si veda Cass.Civ., 12 aprile 2017, n. 9465).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia, l’acquisto delle azioni veniva esercitato in data 15.12.2006, quando era già in vigore il d.l. 262 del 2006. L’attribuzione del diritto di opzione risaliva, invece, al 2004. Nondimeno, per quanto anzidetto, al contrario di quanto sostenuto dal contribuente, la Cassazione ha ritenuto applicabile la normativa del 2006, e non quella in vigore in precedenza.

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