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Giurisprudenza

Stock option: se non vige il regime agevolato va tassata secondo regime ordinario la differenza di valore tra il momento dell’assegnazione delle azioni e il momento dell’offerta

11 Giugno 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 9604 – Pres. Campanile, Rel. Federici

Di cosa si parla in questo articolo

In merito ai criteri di tassazione delle stock option, la Corte di Cassazione ribadisce la regola generale dell’assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l’esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui al lavoratore medesimo l’opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell’offerta, perseguendo il legislatore l’obiettivo di evitare che, con l’attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione (Cass., ord. n. 19393/2018). Ciò, salva l’evenienza delle specifiche condizioni fissate dalla legge all’art. 51 comma 2 lett. g.bis) e comma 2 bis del TUIR, che prevedono un regime agevolato reso più stringente dal d.l. n. 223 del 2006 e, successivamente, dal d.l. n. 262 del 2006.

Nell’ipotesi di acquisto di azioni con rivendita contestuale del medesimo pacchetto a terzi, non è possibile considerare la differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto quale plusvalenza con sottoposizione all’aliquota del 12,50% per il capital gain, vista la contestualità. Ciò che, in questi casi, va tassato è la differenza di valore ottenuta dal contribuente nel versamento di un prezzo inferiore -fissato al momento dell’offerta del diritto di opzione- al valore che le azioni hanno al momento dell’esercizio della opzione, e quindi dell’assegnazione delle azioni, se non sono rispettate le specifiche condizioni di cui all’art. 51.

Nella stessa sentenza, la Suprema Corte ribadisce, quanto alle questioni di successione delle leggi nel tempo, che la disciplina applicabile è quella del momento dell’assegnazione e della rivendita, e quindi dell’effettivo esercizio dell’opzione, e non quella del momento dell’offerta, posto il carattere non periodico dell’Irpef. Allo stesso modo, sottolinea che, trattandosi non di tassazione di plusvalenze bensì di reddito di lavoro dipendente, non è possibile alcuna applicazione della disciplina della rivalutazione.

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