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Flash News

Status di startup innovativa: il MIMIT su iscrizione e mantenimento

1 Agosto 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MIMIT, con circolare direttoriale del 29 luglio 2025, ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di startup innovativa.

La L. 193/2024 ha infatti introdotto rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento per le imprese innovative italiane, intervenendo sull’art. 25 del D.L. 179/2012 (c.d. Startup Act) che reca, fra gli altri, la definizione di start-up innovativa.

In particolare:

  • l’art. 28, “Modifiche alla definizione di startup innovativa”, riforma la definizione ed i requisiti di start-up innovativa:
    • introducendo, al comma 2 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, la lett. a-bis), prevedendo che la startup innovativa debba rientrare nella definizione europea di PMI (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE)
    • modificando la lett. f) del medesimo comma, disponendo che la start-up non possa svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza
    • introducendo il comma 2-bis, che consente la permanenza della start-up innovativa in sezione speciale oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi, con requisiti aggiuntivi da rispettare
    • introducendo il comma 2-ter, che consente la permanenza in sezione speciale oltre i cinque anni, per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi
  • l’art. 29, “Disposizione transitoria concernente la definizione di startup innovativa”, specifica i termini di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle imprese già iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, per cui, dall’entrata in vigore della legge, le imprese già iscritte alla sezione speciale del Registro imprese hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis dell’art. 25 del D.L. 179/2012, avvenga:
    • in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno
    • in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

In considerazione delle novità introdotte dalla L. 193/2024 e le richieste di chiarimento di dubbi interpretativi ricevute, il MIMIT ha quindi ritenuto opportuno chiarire diversi aspetti del contenuto dell’art. 25 del D.L. 179/2012, così come novellato dalle recenti modifiche.

In particolare, la Circolare precisa:

  • i nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese da parte delle start-up innovative, tra cui:
    • il valore massimo della produzione e requisito PMI
    • il nuovo requisito sull’attività prevalente svolta
  • la permanenza nella sezione speciale del Registro imprese oltre il terzo anno
  • la permanenza nella sezione speciale del Registro imprese oltre il quinto anno
  • le casistiche e la tempistiche per la conferma dei requisiti (commi 2bis e 2ter)
  • la scadenza del termine di permanenza e le cancellazioni.
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