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Standard normativi per la conformità a e-IDAS di firme elettroniche, PEC e servizi di conservazione

1 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 29 settembre 2025, tre regolamenti di esecuzione del Regolamento e-IDAS che chiariscono gli standard normativi e le specifiche, applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e sigilli elettronici, ai servizi elettronici di recapito certificato qualificati, nonché ai servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati.

Più nel dettaglio, i regolamenti pubblicati sono i seguenti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 del 29 settembre 2025, con modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 (e-IDAS) per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del Regolamento e-IDAS per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946 del 29 settembre 2025, con le modalità di applicazione di e-IDAS sui servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati.

Si ricorda che:

  • i certificati qualificati di firme elettroniche e i certificati qualificati di sigilli elettronici collegano i dati di convalida della firma elettronica o i dati di convalida del sigillo elettronico rispettivamente a una persona fisica o giuridica e confermando il nome di tale persona: accrescono quindi la certezza circa l’identità del firmatario e del creatore del sigillo
  • i servizi elettronici di recapito certificato qualificati (come le PEC) forniscono un canale sicuro per la trasmissione di documenti, comprese prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, in quanto offrono certezza nell’identificazione del destinatario e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell’identificazione del mittente.
  • i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati garantiscono l’integrità, l’autenticità, la prova dell’esistenza e l’accessibilità a lungo termine delle prove di conservazione di tali firme elettroniche e sigilli elettronici: ciò consente di dimostrare la loro validità giuridica nel lungo periodo, garantendo che possano essere convalidati indipendentemente da futuri mutamenti tecnologici

L’art. 28, par. 6, l’art. 34, par. 1 bis e l’art. 44, par. 1 bis, la Commissione, mediante atti di esecuzione, deve stabilire un elenco di norme di riferimento, nonché specifiche e procedure applicabili, rispettivamente:

  • ai certificati qualificati di firma elettronica
  • al servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate
  • ai processi di invio e ricezione dei dati.

In base ad e-IDAS, pertanto si presume che i requisiti stabiliti dal regolamento siano stati rispettati ove i certificati qualificati di firma elettronica, i servizi fiduciari qualificati per la fornitura di servizi elettronici di recapito certificato qualificati e i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati, siano conformi alle norme, specifiche e procedure, indicati negli allegati dei tre regolamenti di esecuzione pubblicati.

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