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Standard minimi UE per i sistemi di garanzia delle assicurazioni

1 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EIOPA ha pubblicato il proprio parere tecnico sugli standard minimi comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni (Insurance Guarantee SchemesIGS) nell’UE.

Si ricorda che i sistemi di garanzia delle assicurazioni, ai sensi dell’art. 2, n. 62) della Direttiva IRRD sono sistemi ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro e finanziati mediante contributi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei contraenti che garantiscono il pagamento dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, o la continuazione delle polizze di assicurazione quando un’impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere a obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione.

In particolare, il parere fornisce dettagli su come sviluppare un’armonizzazione mirata degli IGS e si concentra su specifici ambiti politici richiesti dalla Commissione UE nella sua richiesta di parere e offre una panoramica equilibrata dei casi in cui sono necessari standard comuni e di quelli in cui occorre preservare la flessibilità nazionale.

L’attuale panorama dei sistemi di garanzia assicurativa nell’UE è caratterizzato da un insieme di regimi nazionali che variano per ambito di applicazione, copertura e per l’esistenza stessa. Questa frammentazione comporta che, in caso di fallimento delle imprese di assicurazione, gli assicurati si trovino ad affrontare esiti diversi a seconda del luogo di residenza o del fatto che abbiano stipulato la polizza a livello transfrontaliero.

In questo contesto, e sulla base del parere di EIOPA sulla revisione del 2020 di Solvency II, il parere in oggetto evidenzia i vantaggi di armonizzare specifici settori degli IGS in modo mirato e proporzionato, lasciando al contempo spazio alle specificità nazionali ove necessario.

Secondo EIOPA, il parere sugli standard minimi comuni rappresenta un approccio equilibrato, proporzionato ed efficace, coerente con gli obiettivi più ampi di semplificazione normativa e riduzione degli oneri. La sua attuazione rafforzerebbe la tutela degli assicurati in tutta l’UE, sosterrebbe il Mercato Unico e l’Unione del Risparmio e degli Investimenti (SIU) e garantirebbe la prontezza operativa nel quadro della direttiva IRRD.

Nonostante le assicurazioni possano operare senza ostacoli oltre i confini nazionali con un’unica licenza, gli assicurati potrebbero non godere di un livello di protezione omogeneo in caso di fallimento di un’impresa assicurativa, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro.

È, quindi, necessario un sostegno finanziario per garantire chiarezza e serenità, nonché la parità di trattamento degli assicurati, in particolare quando occorre prestare attenzione anche ad altre barriere che ostacolano gli assicurati, comprese quelle linguistiche.

Per quanto riguarda le polizze assicurative ammissibili, EIOPA raccomanda un’armonizzazione mirata dell’ambito di applicazione delle polizze che dovrebbero essere coperte dagli IGS, concentrandosi su quei prodotti vita e danni che potrebbero causare le maggiori difficoltà finanziarie agli assicurati in caso di fallimento. La proposta tiene conto anche dei settori in cui l’attività transfrontaliera è più diffusa e in cui l’armonizzazione potrebbe sostenere il funzionamento del mercato unico.

Dal punto di vista operativo, EIOPA raccomanda di armonizzare i momenti di innesco per l’attivazione di un IGS al fine di semplificare i quadri normativi, migliorare la prevedibilità e favorire la parità di trattamento degli assicurati in tutti gli Stati membri.

EIOPA ritiene, inoltre, sia idonea l’introduzione di un termine comune per la presentazione delle richieste di risarcimento e un limite massimo per i pagamenti agli assicurati, in modo che i beneficiari possano ricevere il risarcimento in modo prevedibile, lasciando però agli Stati membri la possibilità di fissare periodi di pagamento più brevi. Si raccomanda inoltre che gli IGS godano, nelle procedure di insolvenza, dello stesso grado di priorità attribuito ai crediti assicurativi nel rispettivo paese.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, EIOPA propone requisiti minimi per l’istituzione di adeguate misure di salvaguardia della liquidità per gli IGS, lasciando agli Stati membri sufficiente flessibilità per scegliere la forma e l’entità di finanziamento più adatte in base alle specificità nazionali.

Per quanto riguarda l’interazione tra gli IGS e la IRRD, il parere delinea solo principi generali in questo ambito e non può indicare un’opzione preferibile. Soprattutto, raccomanda, come requisito minimo, chiari obblighi di cooperazione formale tra le autorità nazionali di risoluzione (NRA) e gli IGS.

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