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Attualità

SRD II: obblighi di trasparenza per le imprese di assicurazioni alla luce della consultazione IVASS. Alcune riflessioni preliminari

8 Giugno 2020

Avv. Emanuele Grippo e Avv. Floriana Sarra, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Di cosa si parla in questo articolo

In data 10 giugno 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (“Decreto”) di recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (“SRD II”), modificativo della direttiva 2007/36/CE (“SRD”) per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

La SRD II si prefigge di migliorare la governance delle società quotate mediante un coinvolgimento più intenso e trasparente degli azionisti. Sempre più le compagnie assicurative sono azionisti importanti delle società quotate, in grado di svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non ricoprono attivamente il ruolo di azionista e che i mercati dei capitali esercitano sovente pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che può mettere a repentaglio i risultati finanziari e non finanziari a lungo termine delle società e può condurre, tra le varie conseguenze negative, a un livello non ottimale di investimenti. La comunicazione al pubblico delle strategie di investimento, della politica di impegno e la relativa attuazione potrebbe invece influire positivamente sulla consapevolezza degli investitori e contribuirebbe a promuovere l’impegno degli azionisti, ad ottimizzare le decisioni di investimento ed il dialogo con le società in cui investono.

Con la SRD II si fa dunque un passo in avanti includendo tra i soggetti obbligati tutti quei soggetti che discrezionalmente ed in ragione del proprio ruolo assumono decisioni di investimento nei riguardi di società quotate.

Da qui la previsione di taluni obblighi di trasparenza in capo anche alle imprese di assicurazione le quali sono espressamente annoverate tra i soggetti obbligati di cui al Decreto (i.e. “investitori istituzionali”). Ripercorrendo brevemente le disposizioni del Decreto applicabili alle imprese di assicurazione (con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e di uno Stato terzo con sede secondaria in Italia autorizzate all’esercizio dell’attività nei rami vita), è richiesto che le stesse:

  • rendano note al pubblico le informazioni in merito all’adozione di una politica di impegno nei confronti delle società partecipate, nonché, su base annua, le modalità di attuazione ed i relativi risultati. In caso contrario – secondo il principio del “comply or explain” – è richiesto alle imprese di assicurazione di motivare le ragioni circa la mancata adozione della politica di impegno;
  • comunichino al pubblico le informazioni in merito alla loro strategia di investimento in azioni. In particolare è richiesto di comunicare in che modo gli elementi principali della strategia di investimento azionario siano coerenti con il profilo e la durata delle passività ed in che modo contribuiscono alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine dei portafogli;
  • qualora la gestione sia attribuita a un gestore di attivi, forniscano talune informazioni riguardo alcuni elementi dell’accordo di gestione stipulato con il gestore degli attivi. Secondo il principio del “comply or explain”, qualora l’accordo col gestore non include uno o più degli elementi da rendere noti al pubblico, l’impresa di assicurazione è tenuta ad illustrarne in modo chiaro le ragioni.

Il Decreto è intervenuto in ambito assicurativo introducendo nel Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) l’articolo 47-duodecies che, in raccordo con le neo-introdotte disposizioni del Testo Unico della Finanza (“TUF”), estende l’applicabilità delle previsioni di cui al TUF alle imprese di assicurazione che ricadono nell’ambito di applicazione della SRD II.

Alla regolamentazione secondaria è stata rimessa la definizione delle modalità e dei termini di comunicazione e pubblicazione delle informazioni richieste dal Decreto. In data 25 maggio 2020, IVASS ha sottoposto a consultazione (sino al prossimo 24 giugno 2020) lo schema di regolamento (“Schema di Regolamento”) recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in attuazione dell’articolo 124-novies, comma 3, del TUF.

L’articolo 4 dello Schema di Regolamento disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi riguardo la politica di impegno. Essi sono tenuti a pubblicare gratuitamente sul sito internet (o ulteriori mezzi facilmente accessibili online o piattaforme dedicate):

  • le informazioni riguardanti la politica di impegno, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF entro 15 giorni dall’adozione (le quali devono rimanere a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità);
  • le relative modalità di attuazione, di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF entro il 28 febbraio dell’anno successivo (le quali devono rimanere a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi);
  • con le stesse modalità e nei termini suddetti, le ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere alle disposizioni di cui all’articolo 124- quinquies, commi 1 e 2, del TUF;
  • qualora l’esercizio del diritto di voto sia attuato mediante gestori di attivi, dove i relativi gestori hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

L’articolo 5 dello Schema di Regolamento disciplina invece le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi. Le informazioni di cui all’Articolo articolo 124-sexies del TUF devono essere rese pubbliche gratuitamente sul proprio sito internet (o attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate) ed aggiornate annualmente, salvo modifiche sostanziali. Conformemente al dettato dell’articolo 124-sexies, comma 5 del TUF, si prevede l’inclusione di tali informazioni nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (ad eccezione delle imprese locali di cui all’art. 51-ter del CAP e Regolamento attuativo IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 che non sono tenute a redigere la relazione sulla solvibilità).

                                                                                                 ***

Dalla lettura della normativa primaria e dallo Schema del Regolamento attualmente in consultazione permangono alcuni dubbi interpretativi. Se è vero infatti che le imprese di assicurazioni che discrezionalmente definiscono le proprie strategie di investimento sono da annoverarsi tra gli investitori istituzionali di cui alla SRD II, ci si domanda, in assenza di una specifica esenzione, se lo stesso debba dirsi in quei casi nei quali non sia stata adottata alcuna specifica strategia di investimento azionario e, ancor più, se gli obblighi di trasparenza di cui si è discusso siano da applicarsi qualora l’assicurazione non abbia alcuna discrezione nella selezione degli investimenti e la strategia di investimento non sia correlata con il profilo e la durata delle passività dell’impresa né contribuisca alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine dei portafogli.

In altri termini, avrebbe forse senso considerare la possibilità circoscrivere il perimetro applicativo della norma al solo patrimonio libero delle imprese assicurative (e forse per il patrimonio a copertura delle riserve tecniche) che l’impresa discrezionalmente ed in autonomia decide di investire (in ragione della propria delibera quadro sugli investimenti) e non anche qualora l’investimento in società quotate non sia frutto di decisioni attribuibili all’impresa. Si pensi a quegli attivi che sono specificamente connessi (e sottostanti) a determinate tipologie di polizze (ad esempio, le polizze unit linked o index linked nelle quali il relativo rendimento è connesso a dei titoli sottostanti identificati a monte nella polizza assicurativa sottoscritta e selezionata dal cliente). In questi casi la compagnia assicurativa (anche qualora si avvalga di gestori di attivi) non ha alcuna effettiva discrezione nella selezione degli investimenti che sono predefiniti nel testo della polizza.

Tenendo a mente la ratio della norma, in questi casi avrebbe forse senso un’esenzione dal perimetro applicativo della norma e seguendo ancora una volta il principio del “comply or explain” si potrebbe ipotizzare un onere di motivare le ragioni mediante comunicazione da pubblicarsi sul sito internet della compagnia assicurativa. Peraltro, con il 10 giugno 2020 ormai alle porte (data in cui ufficialmente tali disposizioni cominceranno ad essere applicabili) e nelle more della pubblicazione da parte di IVASS della normativa di dettaglio, molti operatori di mercato hanno di fatto assunto tale approccio, descrivendo il proprio modello di business e motivando la mancata applicazione di dette norme.

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