La Cassazione si è pronunciata, con sentenza pubblicata il 6 marzo 2026 n. 5139 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla), in merito alla possibilità di sospendere la vendita all’asta di un immobile, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, in caso di offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione provvisoria.
Nel caso di specie, nell’ambito di una vendita immobiliare in un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, una società, esclusa dalla procedura a causa di un vizio formale della propria offerta, ha provveduto a depositare un’offerta migliorativa del 10% del prezzo di aggiudicazione, così come disposto dall’art. 107 comma 4 L. Fall.
Il Giudice Delegato prima e il Tribunale collegiale poi, non hanno provveduto alla revoca dell’aggiudicazione rilevando come l’art. 107, comma 4, L. Fall. non possa trovare applicazione nel procedimento oggetto di trattazione, disciplinato dall’art. 14 novies L. 3/2012: tale esclusione è stata giustificata dalla mancanza di un’espressa previsione in tal senso da parte della L. 3/2012.
La Cassazione, in tale contesto, evidenzia come le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 L. Fall. e art. 14 novies L. 3/2012 risultino essere speculari; tuttavia, tale simmetria non è però completa poiché la L. 3/2012 non riprende la disciplina di cui all’art. 107 comma 4 L. Fall.
Non essendo la sospensione della vendita un principio generale e non essendo richiamata dall’articolo in parola, deve desumersi la scelta del legislatore di dare un’autonoma disciplina alla materia.
In tale occasione, la Corte enuncia pertanto il seguente principio di diritto “nel procedimento di liquidazione patrimoniale l’art. 14 novies della l.3/2012 non prevede la possibilità del terzo di presentare offerte in aumento dopo l’aggiudicazione della gara; pertanto, in mancanza di una espressa disposizione della legge speciale che disciplina la procedura competitiva di scelta dell’acquirente, non è consentito in via analogica estendere a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall’art 107 l.fall. nel caso di offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.


