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Sospensione delle perdite: i nuovi orientanti del Notariato delle Tre Venezie

4 Maggio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato i nuovi Orientamenti Societari sul tema della “sospensione” delle perdite prevista dall’art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020.

Tale norma prevede che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

In particolare, i nuovi orientamenti si soffermano sui seguenti profili:

  1. perdite oggetto della “sospensione” prevista dal comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020
  2. individuazione dell’arco temporale oggetto di “sterilizzazione”
  3. accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020
  4. documenti contabili da sottoporre all’assemblea in presenza di perdite ex art. 6 d.l. n. 23/2020
  5. applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.
  6. operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 23/2020
  7. applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.
  8. operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 23/2020
  9. scioglimento della società per perdita del capitale e art. 6 del d.l. 23/2020
  10. aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 “sterilizzate” ex art. 6 del d.l. n. 23/2020
  11. irrilevanza della causa delle perdite ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020
  12. limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite
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