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Giurisprudenza

Solvency II: liquidazione delle imprese di assicurazione ed effetti sui procedimenti pendenti

18 Febbraio 2022

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 13 gennaio 2022, n. C-724/20 – Pres. Prechal, Rel. Rossi

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 292 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata», di cui a tale articolo, include un procedimento pendente avente ad oggetto una domanda di indennizzo in forza di un’assicurazione, richiesto da un assicurato, a titolo di risarcimento di danni subiti in uno Stato membro, a un’impresa di assicurazione sottoposta a una procedura di liquidazione in un altro Stato membro.

2) L’articolo 292 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la legge dello Stato membro nel cui territorio è pendente il procedimento, ai sensi di tale articolo, ha ad oggetto la disciplina di tutti gli effetti spiegati dalla procedura di liquidazione su tale procedimento. In particolare, occorre applicare le disposizioni del diritto di tale Stato membro che, in primo luogo, prevedono che l’apertura di una siffatta procedura comporti l’interruzione del procedimento pendente, in secondo luogo, subordinano la riassunzione del procedimento all’insinuazione, da parte del creditore, del proprio credito a titolo di indennizzo assicurativo nel passivo dell’impresa di assicurazione e alla chiamata in causa degli organi incaricati di dare attuazione alla procedura di liquidazione e, in terzo luogo, precludono ogni condanna al pagamento dell’indennizzo che può essere ancora oggetto unicamente di una decisione di accertamento della sua esistenza e di fissazione del suo importo, dal momento che, in linea di principio, siffatte disposizioni non incidono sulla competenza riservata al diritto dello Stato membro di origine, in applicazione dell’articolo 274, paragrafo 2, di tale direttiva.

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