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Solvency II: EIOPA sulla riassicurazione con imprese di Paesi terzi

4 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi un documento relativo alla vigilanza sulla riassicurazione conclusa con imprese di riassicurazione che operano in Paesi terzi, in conformità alla Direttiva Solvency II.

EIOPA ha pubblicato tale dichiarazione sulla base dell’art. 134, paragrafo 1, dall’art. 172, paragrafo 3, e dall’art. 173 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), e dall’art. 211, paragrafo 2, lettere b) e c), e degli artt. 213 e 214 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 (Regolamento Delegato Solvency II).

EIOPA riconosce che la riassicurazione è, e deve rimanere, un’attività internazionale transfrontaliera che sfrutta la diversificazione globale dei rischi e offre numerosi vantaggi alle imprese di assicurazione: tuttavia, è importante valutare l’effettiva riduzione del rischio.

In quest’ottica, l’obiettivo del documento di vigilanza pubblicato è quello di evidenziare i rischi derivanti dall’utilizzo della riassicurazione fornita da riassicuratori che operano in regimi normativi di Paesi terzi non riconosciuti equivalenti a Solvency II.

Per promuovere una vigilanza convergente su tali accordi, senza limitare l’uso della riassicurazione, EIOPA propone un approccio basato sul rischio, per identificare e gestire i rischi associati.

Il documento di vigilanza definisce le aspettative di vigilanza in diverse aree, tra cui la valutazione del contesto aziendale quando si ricorre alla riassicurazione da paesi terzi, e l’importanza di un dialogo precoce con la vigilanza.

Inoltre, include considerazioni di vigilanza su come valutare gli accordi di riassicurazione e i sistemi di gestione del rischio delle imprese, in relazione all’utilizzo di riassicuratori di Paesi terzi.

Infine, delinea gli strumenti che potrebbero essere fondamentali per mitigare eventuali rischi aggiuntivi che potrebbero sorgere.

La dichiarazione è rivolta alle Autorità nazionali competenti, che dovranno applicarla tenendo conto del principio di proporzionalità e seguendo un approccio basato sul rischio.

I documenti pubblicati si basano sul feedback delle parti interessate sulla bozza di dichiarazione di vigilanza EBA, ottenuti attraverso una consultazione pubblica svolta nel corso del terzo trimestre del 2023.

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