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Società che detiene strumenti finanziari e riconducibilità all’art. 162-bis TUIR

20 Aprile 2021

Con Risposta n. 266 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la riconducibilità di una società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’articolo 162-bis TUIR (concernente intermediari finanziari e società di partecipazione).

In particolare, nel caso di specie l’istante è svolge l’attività di gestione di un portafoglio finanziario (che include partecipazioni ed altri strumenti finanziari) al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari.

Seconda l’Agenzia, la modalità operativa con cui l’istante svolge l’attività che, seppur effettuata in qualità di investitore professionale, non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, consente di escludere che la detenzione di titoli partecipativi di «enti finanziari», a prescindere dalla circostanza per cui il relativo ammontare rappresenti il valore prevalente dell’attivo, possano determinare il superamento delle soglie per cui lo stesso sarebbe incluso tra i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 162-bis del TUIR (i.e. vigilati dalla Banca d’Italia).

Diversamente, sul piano sostanziale, si configura la medesima fattispecie in termini di evoluzione del regime pubblicistico di vigilanza subita dai soggetti assimilati alle società di partecipazione finanziaria, menzionati al numero 2), della lettera c), del comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR.

Con riferimento alla possibile inclusione dell’istante tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1, stante la ratio sottesa a tali disposizioni – volte a individuare le partecipazioni e gli altri elementi intercorrenti con le partecipate – le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell’attivo circolante). Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.


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