Con il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 (il “Decreto”), entrato in vigore il 14 agosto 2024, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati (la “SMD”), introducendo nel Testo Unico Bancario (il “TUB”) un nuovo Titolo V, Capo II. A completamento del nuovo assetto normativo, la Banca d’Italia ha adottato, con provvedimento dell’13 febbraio 2025, le Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza.
Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, le principali novità riguardano da un lato l’ampliamento della riserva di attività di servicing per le operazioni che non rientrano nella definizione di “securitisation” contenuta nel Regolamento (UE) 2017/2402 (il “Securitisation Regulation”), dall’altro il rafforzamento dei presidi di trasparenza nei confronti del debitore ceduto.
Nelle cartolarizzazioni cd. “monotranche”, che riguardano esclusivamente crediti in sofferenza e sono prive di segmentazione del rischio, il ruolo di servicer può essere svolto non solo da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, ma anche da gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’art. 114.6 TUB. Il servicer è il soggetto responsabile della gestione e riscossione dei crediti, della tenuta dei flussi di cassa e dei pagamenti, nonché della verifica della conformità dell’operazione al quadro normativo e contrattuale. Per le cartolarizzazioni cd. “multitranche”, invece, nulla cambia: le attività di servicing restano riservate a banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
La SMD, a questo riguardo, esclude dal proprio ambito di applicazione le cartolarizzazioni come definite dal Securitisation Regulation, vale a dire le operazioni in cui il rischio è segmentato in più tranche.
In coerenza con tale criterio, nel recepimento della normativa comunitaria a livello nazionale è stato confermato che le cartolarizzazioni cd. “multitranche” disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) restano sottratte alla nuova disciplina.
Durante la consultazione pubblica, questa impostazione ha generato un ampio dibattito tra gli operatori del settore. Il punto centrale riguardava l’interpretazione dell’art. 2, comma 4 della Direttiva SMD e la possibilità di includere le cartolarizzazioni “monotranche” nell’ambito di applicazione del Decreto. Attualmente, il Legislatore italiano ha scelto di considerare la segmentazione del rischio come criterio decisivo: in assenza di segmentazione, l’operazione non è qualificata come “securitisation” secondo il Securitisation Regulation e rientra quindi nella nuova disciplina prevista dalla SMD e dal Decreto.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: la segmentazione del rischio, già elemento di grande rilevanza ai sensi della Securitisation Regulation, diventa un vero e proprio parametro normativo anche per le cartolarizzazioni domestiche. Da essa dipendono il regime giuridico applicabile e l’individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere il ruolo di servicer.
Se l’art. 114.2 TUB prevede l’esclusione delle cartolarizzazioni c.d. “multitranche” dall’ambito di applicazione del Decreto, l’art. 114.10 TUB introduce una deroga mirata: l’obbligo di informativa al debitore ceduto è esteso a tutte le cartolarizzazioni disciplinate dalla Legge 130, indipendentemente dalla loro struttura. Tale scelta normativa appare dettata dall’esigenza di assicurare un presidio uniforme di tutela del debitore, superando la distinzione fondata sulla segmentazione del rischio.
Questo obbligo, che non ha effetti sull’efficacia o opponibilità della cessione, rafforza la trasparenza e la tutela del debitore. I servicer di cartolarizzazioni, sia “multitranche” che “monotranche”, sono ora tenuti ad adottare procedure organizzative e modelli di comunicazione uniformi. In larga misura, si tratta di una formalizzazione di pratiche già diffuse nel mercato, ora recepite in un quadro regolamentare più chiaro.
Sull’impatto del Decreto sul mercato domestico delle cartolarizzazioni, l’apertura del ruolo di servicer anche ai gestori di crediti in sofferenza nelle operazioni cd. “monotranche”, seppur circoscritta, e l’introduzione dell’obbligo generalizzato di informativa al debitore costituiscono innovazioni di rilievo formale, ma non sembrano in grado, almeno nell’immediato, di alterare gli equilibri consolidati del mercato.
In conclusione, il Decreto si colloca nella tradizione italiana di recepimenti pragmatici, capaci di integrare la normativa europea rispettando le specificità nazionali. Per quanto riguarda il mercato interno delle cartolarizzazioni, l’intervento consolida l’impianto esistente senza introdurre cambiamenti radicali, apportando comunque alcune novità all’architettura complessiva del settore.