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Giurisprudenza

Sistema di informazioni creditizie: il Collegio di Coordinamento ABF sul preavviso

16 Giugno 2023

Collegio di Coordinamento ABF 15 maggio 2023 n. 4632 – Pres. Maugeri, Rel. Alvisi

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 4632 del 15 maggio 2023 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha affermato come il preavviso è necessario anche quando le segnalazioni in un Sistema di informazioni creditizie (SIC) riguardano non consumatori e che, attraverso il preavviso intervenuto dopo la prima segnalazione, sono legittime le successive segnalazioni ai sistemi.

Di seguito i principi di diritto enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF.

L’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione in un Sistema di informazioni creditizie (SIC) dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti.

Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni in un Sistema di informazioni creditizie (SIC) che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista.

La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione in un Sistema di informazioni creditizie (SIC), pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell’interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l’illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate.

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