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SFTR: la posizione ESMA sull’utilizzo del codice LEI per emittenti di paesi terzi

13 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblicato la terza dichiarazione sull’attuazione degli obblighi di identificazione delle entità giuridiche (LEI) per gli emittenti di paesi terzi nell’ambito del regime di segnalazione del Regolamento (UE) 2015/2365 sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR).

L’ESMA riconosce le potenziali problematiche per la segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) effettuate da investitori dell’UE per titoli di emittenti di Paesi terzi.

In particolare, nelle giurisdizioni dei Paesi terzi l’utilizzo del codice LEI non è obbligatorio se non per i soggetti che si occupano di negoziazione di strumenti derivati, per cui un numero significativo di emittenti non dispone ancora di un codice LEI.

Né l’ESMA né le autorità nazionali competenti (NCA) hanno il potere formale di disapplicare un testo dell’UE direttamente applicabile.

Pertanto, qualsiasi modifica all’applicazione delle norme UE dovrebbe essere attuata attraverso la le forme del Regolamento o della Direttiva.

L’ESMA si aspetta che le controparti e gli altri soggetti che partecipano alle operazioni SFT, come gli agenti prestatori e gli agenti tripartiti che prestano, prendono in prestito o utilizzano come garanzia titoli emessi da soggetti di Paesi terzi che non dispongono di un codice LEI, prendano contatto con tali emittenti per assicurarsi che siano a conoscenza dei requisiti previsti dall’SFTR.

Ciò faciliterebbe ulteriormente l’utilizzo dei loro titoli da parte delle controparti soggette agli obblighi di segnalazione SFTR.

L’ESMA invita i soggetti che partecipano a operazioni SFT soggette all’obbligo di notifica ai sensi dell’SFTR ad avvalersi delle soluzioni pertinenti messe in atto dal GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) per facilitare la copertura LEI, come ad esempio l’uso di agenti di convalida LEI.

L’ESMA mantiene la propria posizione in merito alla segnalazione dei LEI di emittenti di paesi terzi, inclusa nelle dichiarazioni dell’ESMA pubblicate il 6 gennaio 2014 e il 13 aprile 2015.

L’ESMA si aspetta quindi che i repertori di dati sulle negoziazioni non rifiutino le segnalazioni di SFT di titoli senza LEI di emittenti di paesi terzi prestati, presi in prestito o forniti come garanzia in una SFT.

La suddetta posizione sulle regole di convalida riguarda solo i LEI di emittenti di paesi terzi e non influisce in alcun modo sull’obbligo di segnalazione del codice LEI in tutti gli altri casi in cui è prescritto dal regolamento, compresa l’identificazione dei soggetti di Paesi terzi che partecipano a un’operazione SFT.

L’ESMA si aspetta che le NCA continuino a non dare priorità alle loro azioni di vigilanza in relazione alla segnalazione dei LEI di emittenti di Paesi terzi.

L’ESMA e le NCA continueranno a monitorare:

  • l’evoluzione dell’emissione di codici LEI per gli emittenti di paesi terzi;
  • la compilazione del campo “LEI dell’emittente” per le entità di paesi terzi;
  • l’evoluzione strutturale dei mercati delle operazioni SFT nell’UE, al fine di valutare costantemente gli sviluppi relativi all’uso dei codici LEI di emittenti di paesi terzi.
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