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Servizio di pagamento bollettini di conto corrente: chiarimenti Banca d’Italia

23 Aprile 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato stampa del 20 aprile 2012 la Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al servizio di pagamento bollettini di conto corrente. Il servizio viene offerto alla clientela da soggetti commerciali, in particolare società che offrono servizi postali di recapito di corrispondenza.

Al fine dello svolgimento di tale servizio di pagamento è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 114-sexies (Decreto Legislativo 01 settembre 1993, n. 385, c.d. Testo Unico Bancario), il quale riserva la prestazione di servizi di pagamento a operatori appositamente abilitati, ovvero banche, Poste italiane spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (c.d. “prestatori di servizi di pagamento”).

Diversamente, evidenzia Banca d’Italia, non può ritenersi sufficiente al fine dello svolgimento del servizio di pagamento bollettini di conto corrente la mera licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per i servizi postali.

Per poter offrire lecitamente il servizio, quindi, eventuali soggetti commerciali devono essere autorizzati dalla Banca d’Italia ovvero operare per conto di un soggetto autorizzato.

La fornitura del servizio di pagamento bollettini di conto corrente che avvenga in violazione di una di queste due condizioni, ricorda Banca d’Italia, espone i soggetti commerciali che offrono il servizio ad un illecito penalmente rilevante.

I clienti si espongono invece al rischio che il bollettino non venga pagato correttamente o non venga pagato affatto, con conseguenti perdite di denaro e possibili problemi nei rapporti con il creditore (ad esempio, la cessazione della fornitura di servizi per le utenze domestiche).

A fronte di tali considerazioni, Banca d’Italia consiglia ai clienti di verificare, prima di effettuare il pagamento di bollettini di conto corrente presso un soggetto commerciale, che questo sia effettivamente abilitato a offrire il servizio.

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