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Giurisprudenza

Servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB: esclusa la nullità

23 Aprile 2024

Tribunale di Busto Arsizio, 10 aprile 2024 – Pres. Est. Tosi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 10 aprile 2024, si è pronunciato sull’annosa questione della legittimazione sostanziale e processuale per le attività di recupero del credito oggetto di operazioni di cartolarizzazione, di un servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB.

In particolare, il Tribunale, nell’ordinanza in commento, intende allinearsi alla recente pronuncia della Cassazione (n. 7243/2024), respingendo il reclamo avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, formulata proprio sul rilievo, da parte dell’esecutato, della mancanza di legittimazione processuale del servicer che aveva avviato l’esecuzione.

Il Tribunale, infatti, afferma che non è ravvisabile alcuna nullità dei rapporti negoziali e delle correlate attività di recupero del credito, restando la questione dell’eventuale violazione di legge rilevante solo sul piano del rapporto con l’autorità di vigilanza, ritenuta estranea al giudizio oggetto di reclamo.

Si ricorda che la Cassazione era giunta ad analoga conclusione, poiché, in motivazione, aveva espressamente escluso il carattere imperativo delle norme del TUB, sulla base dell’assunto, condiviso esplicitamente nella citata ordinanza, per cui “in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T. U.B. o il T. U.F.)”.

Secondo il Tribunale, peraltro, tale pronuncia si pone in linea con le considerazioni già svolte dalle Sezioni Unite (sent. 33719/2022) che, chiamate a pronunciarsi sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dal cd. sovra finanziamento del contratto di mutuo fondiario, avevano osservato come il legislatore fosse intervenuto più volte con disposizioni che avevano previsto espressamente ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore nel TUB, e ciò proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative.

Pertanto, il silenzio del legislatore sul punto, ravvisabile anche nel caso di specie, viene ritenuto dal Tribunale decisivo nel senso di escludere la nullità virtuale degli atti negoziali.

I rilievi formulati, peraltro, secondo il Tribunale, prescindono altresì dall’esame della questione se anche lo special servicer, in qualità di mandatario della società veicolo (SPV), debba o meno essere iscritto anch’esso all’albo ex art. 106 TUB (questione, peraltro, che la giurisprudenza di merito prevalente richiamata nella pronuncia in esame, ha già risolto in senso negativo, secondo il Tribunale).

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