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Sequestro e confisca UE: in GU il decreto di adeguamento

9 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023 il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 203, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (leggasi sequestro) e di confisca.

Il Decreto definisce la procedura e le autorità competenti per il riconoscimento e l’esecuzione in ambito nazionale dei provvedimenti di sequestro e confisca emessi da un’altra autorità europea.

In particolare, nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) 2018/1805 il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti  di sequestro e di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che  hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana.

Ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione,  il Ministero della giustizia è “autorità centrale” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento.

Per i provvedimenti di sequestro, autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta  di un credito, del luogo dove si trova il debitore.

Se tali luoghi non sono noti, sarà competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del  distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale.

Le disposizioni del Decreto (ad eccezione dell’art. 4) non si applicano nei procedimenti in cui, alla  data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione abbiano già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.

Le disposizioni di cui all’articolo  4, invece, non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i  decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a  giudizio siano stati già emessi.

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