Con decisione n. 3439 del 2 aprile 2025, il Collegio di Bari dell’ABF (Pres. A. Tucci, Rel. G.P. Siviglia) ha stabilito che, in materia di segnalazione di un nominativo presso un Sistema di Informazione Creditizia (SIC), l’intermediario può assolvere il proprio onere probatorio relativo al preavviso al cliente anche mediante l’invio di un SMS.
La legittimità di tale modalità di comunicazione è tuttavia subordinata alla compresenza di tre condizioni essenziali:
- l’utilizzo dell’SMS quale canale di comunicazione idoneo deve essere stato espressamente previsto e accettato dal cliente nelle condizioni generali di contratto
- l’intermediario deve fornire una prova tanto dell’invio quanto della ricezione del messaggio al recapito telefonico fornito dal cliente
- il contenuto del messaggio, pur nella sua necessaria sinteticità, deve essere sufficiente a raggiungere lo scopo informativo previsto dalla legge e, dunque, deve contenere tutti gli elementi essenziali a consentire al debitore di comprendere l’oggetto della comunicazione, quali l’identificazione del rapporto contrattuale, l’invito a regolarizzare l’inadempimento, la concessione di un congruo termine per adempiere (nel caso di specie, 15 giorni) e il chiaro avvertimento che, in caso di persistente morosità, si procederà alla segnalazione.
Il Collegio ha sottolineato che un preavviso rispettoso delle predette condizioni consente di soddisfare le finalità proprie della normativa, in quanto mette il cliente in condizione di conoscere inequivocamente il rapporto oggetto della segnalazione e le conseguenze del proprio inadempimento.
Nel caso di specie, dopo aver mancato il pagamento di alcune rate di un finanziamento, un cliente veniva segnalato dall’intermediario creditore presso più SIC.
Il cliente, perciò, ricorreva all’ABF lamentando l’illegittimità delle segnalazioni in SIC, in quanto esse non sarebbero state precedute dal dovuto preavviso e, comunque, in quanto tardive.
Il cliente ha, perciò, chiesto la condanna dell’intermediario alla cancellazione delle segnalazioni e al risarcimento del danno conseguente all’illegittima iscrizione.