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Attualità

Segnalazioni di vigilanza: le raccomandazioni EBA sulla riduzione dei costi di compliance

15 Giugno 2021

Donato Varani, Partner, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 7 giugno, l’EBA ha pubblicato il report “Study of the cost of compliance whith supervisory reporting requirements” nell’ambito del quale l’Autorità europea, dopo aver analizzato i costi sostenuti dagli enti europei e individuato i principali benefici legati al reporting segnaletico standardizzato, definisce 25 raccomandazioni ai fini di implementare il principio di proporzionalità soprattutto per gli enti piccoli e non complessi nell’ambito degli obblighi segnaletici di vigilanza prudenziale.

Attraverso l’esercizio condotto, l’EBA ha individuato sinergie e razionalizzazioni/semplificazioni che permetterebbero di poter comprimere i costi sostenuti dagli enti in un range tra il 15% e il 24% che in termini sostanziali si tradurrebbe in un risparmio di costi complessivo tra gli € 188 mln e gli € 288 mln.

Il report e le raccomandazioni, traggono origine dagli obblighi imposti all’EBA nell’ambito dell’art. 430 par. 8 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che richiede all’Autorità di condurre una valutazione dei costi e dei benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione con riferimento soprattutto agli enti piccoli e non complessi, riferendone alla stessa Commissione e, corredando la relazione con progetti di norme tecniche di attuazione. A tale ultimo proposito, il report in esame, nel capitolo finale riporta un calendario di implementazioni programmate per ognuna delle 25 raccomandazioni che l’EBA intende perseguire e integrare nel proprio programma di attività, molte delle quali verranno poste in essere tra il corrente anno e il 2022.

L’introduzione in ambito europeo di uno standard segnaletico uniforme relativo ai requisiti prudenziali ha consentito di eliminare la frammentazione della regolamentazione, migliorato la qualità del dato, uniformato il flusso segnaletico per le istituzioni che operano su base cross-border, agevolato la convergenza delle pratiche di vigilanza prudenziale. Nell’ambito dei requisiti segnaletici è stato considerato il principio di proporzionalità laddove gli enti piccoli e non complessi sono esclusi da alcuni obblighi segnaletici. Tuttavia, l’EBA riconosce, nell’ambito del report in esame, che vi è ulteriore spazio per rafforzare il principio di proporzionalità soprattutto per gli enti piccoli e non complessi con riferimento ad alcune aree segnaletiche.

Le 25 raccomandazioni individuate dall’EBA toccano quattro aree individuate: A) nei cambiamenti al processo di sviluppo per il quadro segnaletico dell’EBA, B) nei cambiamenti agli obblighi segnaletici di vigilanza e ai suoi contenuti, C) nel coordinamento e integrazione delle richieste di dati con gli obblighi segnaletici, D) nei cambiamenti al processo segnaletico anche attraverso un maggiore utilizzo della tecnologia.

Nell’ambito dello studio, l’EBA stima che l’impatto quantitativo sui costi segnaletici di vigilanza sostenuti dagli enti piccoli e non complessi sia nell’ordine 4,5%-7% nell’area A) mentre raggiunge il 9%-14% nell’area B). In termini di dati da segnalare, l’applicazione delle raccomandazioni porterebbe ad una riduzione di oltre 7.000 dati nell’area B). L’orizzonte temporale di piena efficacia dei cambiamenti sarebbe nel breve termine nell’area B), mentre si attesterebbe nel medio lungo termine nelle aree C) e D).

I cambiamenti nel quadro relativo alle segnalazioni prudenziali che portano alla riduzione di oltre 7.000 dati da segnalare attengono alla razionalizzazione/semplificazione del reporting relativo ad esempio:

  1. alla liquidità, con l’esclusione degli enti piccoli e non complessi dalla segnalazione di alcuni templates (Raccomandazione n. 13);
  2. allo studio per la semplificazione del flusso segnaletico consolidato degli enti che usufruiscono di requisiti di vigilanza semplificati (Raccomandazione n. 9);
  3. alla semplificazione delle segnalazioni relative alle “attività vincolate” con la possibile esclusione degli enti piccoli e non complessi dall’obbligo segnaletico di alcune informazioni (Raccomandazione n. 11) o la revisione della definizione di “attività vincolate” per introdurre uniformità per gli enti che applicano diversi principi contabili (Raccomandazione 12);
  4. revisione dello scopo, dell’applicazione e della frequenza di alcuni templates informativi identificati come meno rilevanti e meno utilizzati dalle autorità di supervisione (Raccomandazione n. 14).

Le 6 Raccomandazioni (nn.ri 1, 2, 3, 4, 6, 7) concernenti l’implementazione del processo segnaletico, permetteranno una migliore individuazione dei requisiti segnaletici applicabili ai differenti gruppi di enti. Inoltre, è prevista una migliore articolazione delle istruzioni dirette migliorare la chiarezza esplicativa delle stesse, anche attraverso l’introduzione di formati leggibili in modo automatico al fine di agevolare gli enti nella produzione del flusso segnaletico. Introduzione di una maggiore stabilità nel quadro di segnalazione prudenziale con la previsione di periodi maggiori per l’entrata in vigore dei cambiamenti.

I costi segnaletici vengono altresì razionalizzati attraverso Raccomandazioni che portano all’unificazione/integrazione dei flussi informativi che interessano i diversi stakeholders degli enti, promuovendo una tassonomia delle informazioni e un maggior coordinamento delle informazioni da produrre ad hoc dagli stessi enti. In questo senso vanno anche le Raccomandazioni (nn.ri 20 e 21) concernenti l’integrazione tra le segnalazioni di vigilanza prudenziale e l’informativa pubblica prodotta dagli enti o la migliore integrazione nell’ambito degli enti relativamente all’aggregazione dei dati relativi ai rischi.

Un importante argomento affrontato riguarda la digitalizzazione in corso presso gli enti che porta ad una migliore efficienza nella gestione, trattamento e integrazione dei dati e che potrebbe portare ad una migliore efficienza della produzione del flusso segnaletico con la relativa compressione dei relativi costi legati al relativo processo. L’Autorità in alcune Raccomandazioni (nn.ri 23 e 24) promuove l’utilizzo di strumenti fintech/regtech e la digitalizzazione della documentazione e dei contratti soprattutto per gli enti piccoli e non complessi, raccomandando la rimozione delle barriere che consentano loro l’adozione di tali innovazioni tecnologiche.

Lo studio condotto dall’EBA e le relative Raccomandazioni rappresentano un esercizio interessante soprattutto in quanto vengono declinati in modo maggiormente specifico i concetti legati al principio di proporzionalità, attraverso una loro concreta declinazione che permette di identificare azioni che incidono sui conti economici degli enti. Agli stessi enti che hanno contribuito allo studio è stato chiesto di identificare aree, processi e dati ritenuti sproporzionati o poco utilizzati nell’ambito dell’azione di supervisione o nelle informazioni rese agli stakeholder.

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