Con la Decisione n. 3435 del 02 aprile 2025, il Collegio di Bari dell’ABF (Pres. A. Tucci, Rel. G.P. Siviglia) ha stabilito che, ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario.
Siffatto onere non può ritenersi assolto con la sola prova della spedizione di una comunicazione cartacea, in quanto è necessario provare anche l’effettivo recapito all’indirizzo del destinatario.
Il Collegio ha inoltre chiarito che l’upload del preavviso nell’area riservata del cliente (c.d. “home banking”), per essere valida, deve consentire all’intermediario di provare il momento di inserimento di tale comunicazione, non essendo sufficiente la prova del regolare accesso del cliente alla propria area personale.
Di conseguenza, la segnalazione relativa al ricorrente è stata ritenuta illegittima.
In particolare, un cliente lamentava l’illegittimità di una segnalazione “a sofferenza” effettuata nei suoi confronti da un intermediario presso un SIC e, perciò, ricorreva all’ABF deducendo di non aver mai ricevuto il relativo preavviso.
Pertanto, ha chiesto all’ABF la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno, quantificato in 5.000,00 euro.
Costituendosi nel procedimento, l’intermediario ha ribadito la legittimità del proprio operato in ragione della non contestata irregolarità nei pagamenti del prestito e dell’adempimento all’obbligo di preavviso attraverso due canali di comunicazione, quali l’invio di una nota cartacea e l’inserimento della medesima comunicazione nell’area riservata del ricorrente sul proprio sito internet.
Il Collegio, ritenendo che l’intermediario non avesse assolto all’onere della prova con riferimento al momento della spedizione e al momento del suo effettivo recapito del preavviso al cliente ha accolto parzialmente il ricorso del cliente, condannando l’intermediario alla cancellazione della segnalazione.