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Giurisprudenza

Segnalazione in SIC e risarcimento danni

27 Ottobre 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Milano, 28 maggio 2025, n. 5192 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo)

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 5192 del 28 maggio 2025 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo), si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da una società a responsabilità limitata nei confronti di un intermediario, per una segnalazione asseritamente illegittima ad un sistema di informazione creditizia (SIC).

Si ricorda che la diversa casistica afferente le segnalazioni in Centrale Rischi e SIC, nonché le conseguenze dell’illegittima segnalazione, saranno compiutamente analizzate nel corso del nostro prossimo webinar delL’11 dicembre 2025 “Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali“.

Più precisamente, la società ricorrente lamentava che l’intermediario, con cui aveva stipulato un contratto di prestito, la aveva segnalata ad un SIC per il mancato pagamento di due rate e che, a causa di tale segnalazione, si sarebbe vista rifiutare un finanziamento da parte di un altro intermediario.

Pertanto, chiedeva un risarcimento di 20.000 euro, derivante dal mancato accesso al credito e dalla possibile conseguente perdita di una – non meglio precisata – caparra confirmatoria.

La ricorrente contestava la legittimità della segnalazione sia sul piano formale (non avrebbe infatti ricevuto preavviso alcuno) sia su quello sostanziale.

Con riferimento alla doglianza relativa alla carenza del presupposto formale, consistente nel mancato invio del preavviso di prima segnalazione, l’Arbitro osserva come essa sia “manifestamente destituita di fondamento, in quanto siffatta forma di tutela è prevista solo per i debitori persone fisiche, e non per le società”.

Quanto al presupposto sostanziale, l’Arbitro rileva come la società ricorrente abbia espressamente riconosciuto i ritardati pagamenti (ancorché si sarebbe trattato – a dire della stessa – di ritardi non riconducibili a propria colpa).

Da ultimo, il Collegio milanese osserva che, anche sotto il profilo delle conseguenze dannose asseritamente derivanti dalla segnalazione al SIC, la domanda risarcitoria risulta essere totalmente sprovvista di alcun supporto probatorio: “il mero rifiuto di uno o più finanziamenti non è invero evento di per sé foriero di danni risarcibili”, a tacer del fatto che l’asserita perdita della citata caparra confirmatoria non trovava supporto in alcun documento prodotto dalla ricorrente.

Pertanto, l’Arbitro non ha accolto il ricorso.

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