Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 5208 del 29 maggio 2025 (Pres. A. Tina, Rel. N. Rizzo), si è pronunciato sull’obbligo di preavviso in capo all’intermediario che intenda procedere con la segnalazione di un proprio debitore ai sistemi di informazione creditizia (SIC).
Nel caso di specie, il ricorrente contestava l’illegittima segnalazione, da parte dell’intermediario, del suo nominativo a diversi sistemi di informazione creditizia, in relazione a tre contratti di credito.
In particolare, la segnalazione ai SIC veniva contestata sul piano formale, posto che l’intermediario non aveva fornito alcun preavviso a riguardo al proprio debitore.
L’intermediario convenuto produceva in giudizio diversi preavvisi ma, come rilevato dall’Arbitro, questi si riferivano esclusivamente alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi e non anche ai sistemi di informazione creditizia.
Ne consegue, l’illegittimità della segnalazione ai SIC, per omesso preavviso, in relazione alle quali l’Arbitro ha ordinato la cancellazione.
Quanto alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, il ricorrente ne contesta la legittimità sul piano sostanziale: più precisamente, il ricorrente era stato segnalato ripetutamente come “sofferenza” ma, a suo dire, l’intermediario non avrebbe effettuato un’analisi della sua situazione finanziaria complessiva, dalla quale sarebbe emerso che non si trovava in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, essendosi invece adoperato per definire le proprie posizioni debitorie.
L’Arbitro ha ritenuto legittima la segnalazione: infatti, “l’omesso prolungato pagamento del debito [avvenuto e dimostrato nel caso di specie] è il fattore principale che consente di considerare integrato il presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi”.