Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 8872 del 2 ottobre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. N. Rizzo), ha ribadito il proprio orientamento sull’onere probatorio in capo al cliente che contesti alla banca un’illegittima segnalazione del suo nominativo in Centrale rischi e nei Sistemi di informazione creditizia.
Nel caso di specie, il ricorrente agiva contro un intermediario contestandogli di aver illegittimamente segnalato il suo nominativo, generando così allarme tra le diverse banche con cui intratteneva altri rapporti di credito.
Demandava quindi all’istituto convenuto un risarcimento di 200.000 euro per i disagi e i danni d’immagine subiti.
Preliminarmente, considerato che il cliente non aveva prodotto alcuna visura delle citate banche dati creditizie da cui emergesse la segnalazione censurata, il Collegio meneghino ha ricordato che “l’onere di provare l’effettiva esistenza delle segnalazioni contestate grava sul ricorrente”, con la conseguenza che “la mancata produzione delle relative visure non consente al Collegio di verificare il tipo di segnalazione registrata, la data di prima iscrizione e l’attuale sussistenza delle medesime, con conseguente rigetto del ricorso”.
Peraltro, il ricorrente non aveva dato prova alcuna del danno lamentato. Così, richiamando quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1642 del 2019, l’Arbitro ha ribadito che “Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”.
Quindi, dal momento che il ricorrente non aveva provato la segnalazione negativa in Centrale rischi e nei Sistemi di informazione creditizia né il danno di cui domandava il risarcimento, l’Arbitro ha rigettato il ricorso.

