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Giurisprudenza

Segnalazione in Centrale Rischi e modalità di preavviso al Cliente

23 Luglio 2025

Giulio Barbani, avvocato del Foro di Venezia

ABF Milano, 28 febbraio 2025, n. 2298 (Pres. A. Tina, Rel. D. Persano)

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2298 del 25 febbraio 2025 (Pres. A. Tina, Rel. D. Persano) si è pronunciato in merito all’accertamento del diritto alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC, CRIF e CTC, nonché nella Centrale Rischi di Banca d’Italia, con efficacia retroattiva, a fronte di lamentati vizi formali nel preavviso al cliente da parte dell’intermediario.

In particolare, nel caso di specie, il Cliente negava di aver ricevuto il preavviso di segnalazione e chiedeva la cancellazione delle segnalazioni per assenza del presupposto formale, in mancanza di prove relative dell’avvenuta ricezione del relativo preavviso.

L’intermediario finanziario, tuttavia, sosteneva (in forza anche di una nota della società incaricata del servizio di messagistica) di aver inviato al cliente un SMS al numero riportato in contratto per avvisarlo dell’avvenuta pubblicazione del preavviso di segnalazione nella sua area clienti in data antecedente rispetto alla segnalazione.

Il ricorso è stato respinto dal Collegio meneghino in ragione del fatto che, nel caso di specie, il preavviso di segnalazione è risultato antecedente alla prima segnalazione pregiudizievole e che, oltretutto, il cliente non ha contestato il presupposto sostanziale delle segnalazioni.

Infatti, il Collegio ha fatto presente «che l’orientamento consolidato dei Collegi ABF è quello di ritenere il preavviso di segnalazione un atto dovuto per i clienti consumatori in occasione della prima segnalazione di informazioni negative (sofferenze e inadempimenti persistenti). La sua omissione, tuttavia, non inficia la legittimità della segnalazione effettuata, ma può determinare soltanto conseguenze sul piano risarcitorio (cfr. anche Coll. Coord. n. 4519/2023), ove sia formulata (e provata) apposita domanda, assente nel caso in esame».

In definitiva, il Collegio sul tema del omissione del preavviso in Centrale Rischi, ha confermato la decisione già assunta dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/2023 nella quale veniva affermato il seguente principio di diritto: «l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non  costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa».

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