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Giurisprudenza

Scopo del trust e tassazione

17 Novembre 2022

Cassazione Civile, Sez. V, 09 settembre 2022, n. 26562 – Pres. Chindemi, Rel. Candia

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 26562 del 9 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha effettuato una disamina sullo scopo del trust e la relativa tassazione.

L’atto dispositivo del settlor a favore del trustee è una atto a titolo gratuito e non comporta effetti traslativi, in quanto non prevede l’attribuzione definitiva dei beni allo stesso, il quale sarà tenuto solamente ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust.

La costituzione del trust non produce, pertanto, un incremento della capacità contributiva del disponente, in quanto il suo patrimonio non subisce miglioramenti e nemmeno li realizza in favore dei beneficiari, in quanto l’effetto migliorativo della sfera patrimoniale di questi ultimi si realizza solo nel momento in cui il trustee abbia compiuto l’attività per cui ha ottenuto l’attribuzione strumentale e temporanea dei beni.

Scopo del Trust

In altre parole, il trust ha un contenuto di fatto programmatico ed attuativo degli scopi di segregazione e di costituzione del vincolo di destinazione, che non prevedono alcun incremento del patrimonio, in quanto l’attribuzione dei beni al trustee si realizza in via strumentale e temporanea, senza alcun effetto traslativo ai fini dell’imposizione (e cioè in relazione ad un effettivo e stabile passaggio di ricchezza,), al fine di consentire al trustee l’amministrazione e la custodia, a volte la vendita dei beni, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

Il vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 cod. civ.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha realizzato il fine per il quale è stato costituito

Anteriormente a tale momento, l’utilità propria dell’apposizione del vincolo, si dispiega, lato conferente, in un’autorestrizione del potere di disposizione, tramite la segregazione e, lato trustee, in un’attribuzione patrimoniale solamente formale, separata dai beni personali del trustee.

Tassazione del Trust

La strumentalità di tale atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica dunque la neutralità fiscale, stante che l’indice di ricchezza, al quale deve legarsi l’applicazione del tributo, non acquisisce consistenza prima che il trust abbia realizzato il proprio scopo.

Tale atto, dunque, è assoggettato a tassazione in misura fissa, sia ina relazione all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale.

Per l’applicazione delle imposte di successione, registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si concretizzi un trasferimento effettivo di ricchezza tramite un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, per cui il trust previsto dalla Legge n. 364/1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja primo luglio 1985), tale trasferimento imponibile non si realizza né con l’atto istitutivo del trust, né con quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, ma soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

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