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IVA

Scioglimento contratti a seguito di fallimento e note di variazione IVA

31 Marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 268/2023 per fornire chiarimenti in merito alle note di variazione IVA che si verificano in caso di scioglimento dei contratti a seguito di fallimento.

Si evidenzia che lo scioglimento dei contratti ex articolo 169-bis L.F. dipende dalla volontà del solo contraente soggetto alla procedura concorsuale, anche se avallata dal giudice competente, e non ha effetto retroattivo tra le parti, né restitutorio delle prestazioni eseguite.

Tale scioglimento dà luogo ad un indennizzo in moneta “concorsuale” da soddisfare come credito anteriore al concordato.

Sotto il profilo tributario, si chiarisce che l’indennizzo da considerare come una sorta di penalità cui viene sottoposto il cedente/prestatore inadempiente per svincolarsi in via unilaterale dai contratti in essere o un vero e proprio risarcimento del danno subito dal contraente adempiente esclude che il cessionario/committente, quando soggetto passivo d’imposta, debba emettere fattura per documentarne la ricezione.

Per quanto riguarda le fatture che certificano i corrispettivi percepiti anteriormente allo scioglimento dei contratti, si fa riferimento all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede la possibilità per il cedente o prestatore di effettuare le opportune rettifiche, cioè le cosiddette “variazioni in diminuzione”, emettendo un’apposita “nota di credito” se dopo l’emissione e la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile di un’operazione e la relativa IVA si riducono, in tutto o in parte.

In tal modo, il cedente o prestatore restituisce l’importo dell’IVA al cessionario, recuperandola dall’Erario mediante una corrispondente riduzione dell’IVA a debito. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA ha l’obbligo di computare lo stesso importo tra l’IVA a debito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo effettuata per la fattura oggetto di rettifica, riversando così all’Erario tale ammontare.

Si precisa che la nota di credito deve essere emessa dallo stesso soggetto che si avvantaggia degli effetti economici della variazione in diminuzione, con il conseguente rischio di utilizzazioni fraudolente.

Per tale motivo, il legislatore prevede la possibilità per il cedente o prestatore di emettere una nota di credito solo al ricorrere di determinati presupposti e, nel caso di un sopravvenuto accordo tra le parti, solo entro lo stretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

La tassatività di tali ipotesi è prevista anche dalla normativa comunitaria, laddove l’articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE traccia una chiara distinzione tra i casi di annullamento, risoluzione, recesso e riduzione del corrispettivo.


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