Con l’ordinanza interlocutoria n. 14625/2025 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione afferente all’applicabilità del principio della lex mitior alle sanzioni amministrative tributarie, in particolare nei casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, alla luce della riforma del regime sanzionatorio.
Segnatamente il Giudice si è interrogato sulla legittimità dell’esclusione della retroattività operata dall’art. 5 del D. Lgs. n. 87/2024 (applicabile solamente per le violazioni commesse a decorrere dal 01.09.2024) anche tenuto conto del fatto che il D. Lgs. n. 173/2024 (applicabile a decorrere dal 01.01.2026) prevede, al contrario, che “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
La vicenda trae origine da un atto di recupero notificato nel 2020 dall’Agenzia delle Entrate ad una società in concordato preventivo, per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES per l’anno 2019 ed irrogando una sanzione pari al 200% del credito stesso (ex art. 13, co. 5 del D. Lgs. n. 471/1997).
Il Giudice di legittimità, dopo aver evidenziato che con l’art. 3, co. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 (confluito nell’art. 2, co. 3 del D. Lgs. n. 173/2024) il legislatore ha inteso “attribuire a tutte le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie la natura di sanzioni penali o, comunque, equiparare quoad effectum le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie alle sanzioni penali”, ha osservato che, non avendo l’art. 13, co. 5 del D. Lgs. n 471/1997 natura di legge eccezionale o temporanea, “una lex mitior successiva (nel nostro caso l’art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024) non potrebbe escludere dal trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 5 del D. Lgs. n. 87/2024) il soggetto che, prima della sua entrata in vigore, abbia utilizzato in compensazione un credito inesistente”.
Non solo. Viene inoltre osservato che “l’illecito della utilizzazione in compensazione di un credito inesistente […] è stato sì escluso dall’applicazione della lex mitior di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 87 del 2024, ma non dall’applicazione della lex mititor di cui al D. Lgs. n. 173 del 2024 (art. 38, commi 8 e 8), che, come detto, entrerà in vigore il 1 gennaio 2026”.
Con la conseguenza che l’applicazione della lex mitior “al soggetto che ha utilizzato in compensazione un credito inesistente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 87 del 2024 dipenderà da un fatto meramente casuale, e cioè dalla calendarizzazione del ricorso giurisdizionale pendente in ultima istanza contro il provvedimento di irrogazione della sanzione [prima o dopo il 01.01.2026 n.d.r.]”.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha sollevato dubbi sulla conformità dell’art. 5 del D. Lgs. n. 87/2024 con quanto previsto dagli artt. 3 e 25 della Costituzione, anche in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata, secondo i criteri fissati dalla CEDU e ribaditi nella sentenza Grande Stevens del 04.03.2014.