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Giurisprudenza

Sanzioni ex art. 195 TUF: i termini per la contestazione degli addebiti decorrono dalla conclusione delle verifiche di natura ispettiva e commissariale

26 Marzo 2018

Rossella Donzelli

Cassazione Civile, Sez. II, 30 ottobre 2017, n. 25730 – Pres. Petitti, Rel. Sabato

Di cosa si parla in questo articolo

Il termine di cui all’art. 195 TUF, entro cui Consob e Banca d’Italia possono effettuare la contestazione degli addebiti agli interessati, decorre dal momento, successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva e commissariale, in cui la constatazione può essere ragionevolmente tradotta in accertamento. La pura costatazione non coincide necessariamente con l’accertamento.

Nel caso di specie, Consob proponeva ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’appello di Milano aveva annullato la delibera dell’Autorità, irrogante sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli artt. 40, co. 1, lett. a) e b), TUFe 37,38,39,65 e 67, regolamento Consob 16190/2007, per la mancata contestazione degli addebiti entro il termine fissato dall’art. 195, TUF Nell’interpretazione della norma da applicare, le tesi delle due parti divergevano in ordine al dies a quo da cui far decorrere i 180 giorni entro cui deve essere effettuata la contestazione degli addebiti. Secondo la Corte, in una materia tanto complessa quanto quella finanziaria, la pura constatazione non coincide necessariamente con l’accertamento.

La decorrenza del termine da rispettare, invece, è da individuare nel giorno in cui Banca d’Italia e Consob in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività istruttoria, sono in grado di adottare le decisioni di loro competenza; questo anche in un’ottica di migliore collaborazione e coordinamento tra le autorità vigilanti. Spetta quindi al giudice individuare il dies a quo non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe dovuto esserlo, con la dovuta attenzione a non entrare nel merito dell’opportunità degli atti di indagini dovendo compiere un giudizio ex ante e non ex post sull’utilità dei suddetti. La Corte accoglieva il ricorso.

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