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Giurisprudenza

Sanzioni Consob: decorrenza del termine per la contestazione degli addebiti e diritti di difesa

13 Giugno 2016

Avv. Vittorio Mirra, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa, LUISS Guido Carli, Roma, Cultore della materia in Diritto dei mercati finanziari, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 4 aprile 2016, n. 6738

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.

 

La distinzione tra gli organi della Consob deputati, rispettivamente, alla constatazione ed alla valutazione dei fatti costituenti violazioni amministrative, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti, che va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, aggiungendo che non può tenersi conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi.

In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative sufficientemente garantita ex lege la difesa dalla partecipazione degli autori materiali e al procedimento amministrativo di accertamento che ha inizio con “la contestazione degli addebiti agli interessati’ cui sono chiamati, in seno al quale hanno il diritto di intervenire ed esercitare il diritto di difesa previa accesso agli atti.

Con la sentenza n. 6738, pubblicata il 7 aprile 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione conferma i consolidati orientamenti in merito alla decorrenza del termine per la contestazione degli addebiti nell’ambito degli interventi sanzionatori della Consob, nonché in merito ai diritti di difesa garantiti ai soggetti destinatari del relativo procedimento dinanzi all’Autorità.

In particolare si specifica che “il dies a quo del termine previsto dall’art. 14, comma 2, della legge n, 689/1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. I ritardi organizzativi interni all’Istituto sono dunque irrilevanti”.

Inoltre si conferma che il diritto di difesa nell’ambito del procedimento sanzionatorio può dirsi sufficientemente garantito dalla partecipazione degli autori materiali al procedimento stesso (diritto di accesso agli atti, diritto di essere auditi personalmente, diritto di presentare deduzioni difensive).

La Suprema Corte coglie anche l’occasione per definire le competenze della Consob e della Banca d’Italia, come specificato nei relativi Testi Unici, e nel caso si specie ha stabilito che le contestazioni mosse riguardassero fatti e comportamenti incidenti sulla trasparenza e correttezza dell’operato della banca, atteso che le violazioni accertate inerivano al momento organizzativo come in concreto attualizzato nelle scelte di procedure fondate su disposizioni interne finalizzate a disciplinare l’ordinata e corretta prestazione dei servizi (i.e. controlli di linea per le verifiche sulla correttezza dei servizi di investimento posti in essere dagli operatori al front-office), rientrando, perciò, pienamente nell’ambito di competenza della Consob (cfr. art. 56 del Regolamento Consob 11522 del 1998).

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