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Sanzioni Consob: adottata la procedura degli “impegni”

10 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Consob, con delibera n. 23597 del 04 giugno 2025, ha approvato le modifiche regolamentari al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob (adottato originariamente con delibera n. 18750/2013), introducendo in particolare la procedura per la presentazione e la valutazione degli “impegni”.

Si ricorda che lo strumento degli “impegni” è stato introdotto dalla Legge Capitali nell’art. 196-ter del TUF, che, al comma 4 attribuisce a Consob il compito di definire “con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni”.

Si ricorda che la disciplina degli “impegni” consente l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio, senza che si arrivi all’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità, ma a condizione che il destinatario delle contestazioni Consob si impegni verso l’Autorità e verso il mercato ad adottare specifiche misure di rimedio.

Quanto al procedimento, in estrema sintesi, il regolamento Consob prevede:

  • un termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della proposta di impegni, integrabile nei successivi 30 giorni
  • un termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni, per cui Consob può chiedere chiarimenti
  • i casi di irricevibilità della proposta, da comunicare entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, con contestuale prosecuzione del procedimento sanzionatorio, qualora:
    • la proposta sia stata trasmessa oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti
    • il proponente non fornisca tempestivo e completo riscontro alle richieste formulate da Consob
  • una fase istruttoria, con disciplina del diritto di difesa riconosciuto al proponente
  • gli elementi che Consob tiene in considerazione ai fini dell’approvazione o del rigetto della proposta di impegni:
    • la gravità e la durata della condotta del proponente, nonché l’entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi e l’incidenza della stessa sull’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob
    • la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori Consob, ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti ai sensi dell’articolo 196-ter del TUF e sia stato destinatario del provvedimento di riapertura del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 15, c. 2, lett. b)
    • l’idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione
  • le modalità di comunicazione del rigetto della proposta da parte di Consob, informando contestualmente il proponente sulla prosecuzione del procedimento sanzionatorio
  • i casi in cui Consob può riaprire il procedimento sanzionatorio, anche in caso di precedente approvazione della proposta di impegni:
    • in caso di modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si è fondato il provvedimento finale di approvazione
    • se i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti
    • se il provvedimento finale di approvazione degli impegni si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

La nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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