Consob, con delibera n. 23597 del 04 giugno 2025, ha approvato le modifiche regolamentari al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob (adottato originariamente con delibera n. 18750/2013), introducendo in particolare la procedura per la presentazione e la valutazione degli “impegni”.
Si ricorda che lo strumento degli “impegni” è stato introdotto dalla Legge Capitali nell’art. 196-ter del TUF, che, al comma 4 attribuisce a Consob il compito di definire “con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni”.
Si ricorda che la disciplina degli “impegni” consente l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio, senza che si arrivi all’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità, ma a condizione che il destinatario delle contestazioni Consob si impegni verso l’Autorità e verso il mercato ad adottare specifiche misure di rimedio.
Quanto al procedimento, in estrema sintesi, il regolamento Consob prevede:
- un termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della proposta di impegni, integrabile nei successivi 30 giorni
- un termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della proposta di impegni, per cui Consob può chiedere chiarimenti
- i casi di irricevibilità della proposta, da comunicare entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, con contestuale prosecuzione del procedimento sanzionatorio, qualora:
- la proposta sia stata trasmessa oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti
- il proponente non fornisca tempestivo e completo riscontro alle richieste formulate da Consob
- una fase istruttoria, con disciplina del diritto di difesa riconosciuto al proponente
- gli elementi che Consob tiene in considerazione ai fini dell’approvazione o del rigetto della proposta di impegni:
- la gravità e la durata della condotta del proponente, nonché l’entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi e l’incidenza della stessa sull’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob
- la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori Consob, ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti ai sensi dell’articolo 196-ter del TUF e sia stato destinatario del provvedimento di riapertura del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 15, c. 2, lett. b)
- l’idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione
- le modalità di comunicazione del rigetto della proposta da parte di Consob, informando contestualmente il proponente sulla prosecuzione del procedimento sanzionatorio
- i casi in cui Consob può riaprire il procedimento sanzionatorio, anche in caso di precedente approvazione della proposta di impegni:
- in caso di modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si è fondato il provvedimento finale di approvazione
- se i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti
- se il provvedimento finale di approvazione degli impegni si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
La nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.