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Giurisprudenza

Sanzioni amministrative Consob: ai fini dell’accertamento della violazione, il dies a quo tiene conto delle necessarie attività valutative della Commissione

10 Marzo 2016

Avv. Vittorio Mirra, Dottorando di ricerca in Diritto ed Impresa, LUISS Guido Carli, Roma, Cultore della materia in Diritto dei mercati finanziari, LUISS Guido Carli, Roma

Cassazione Civile, Sez. II, 16 febbraio 2016 n. 2955

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza

 

In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione (Presidente: Bucciante, Relatore: Abete) analizza il caso dell’impugnazione di una delibera della Consob che provvedeva ad irrogare delle sanzioni amministrative per mancata pubblicazione di un patto parasociale (violazione art. 122, co. 1 e 5, TUF), mancata promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria (violazione dell’art. 106, co. 1, TUF) ed indebito esercizio del diritto di voto in relazione alle azioni oggetto del patto parasociale non pubblicato (violazione dell’art. 110, co. 1, TUF).

La questione principale che ha condotto all’annullamento della delibera da parte della Corte d’Appello di Roma concerne il termine per la contestazione della violazione e dunque di riflesso i principi generali di buon andamento della Pubblica Amministrazione e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.

Quanto sopra in considerazione che nelle more delle attività effettuate dalla Consob all’epoca era entrato in vigore il D. Lgs. n. 164/2007 che stabilisce in 180 giorni il termine da applicare ai fini della contestazione degli addebiti (art. 195 TUF), mentre l’art. 14 della legge n. 689/81 fissava tale termine in 90 giorni.

In merito, la Suprema Corte riafferma l’esistenza di un principio generale secondo il quale “in assenza di specifica disciplina, qualora il decorso di un termine abbia avuto inizio antecedentemente all’entrata in vigore di una novella disposizione che ne prefigura una durata diversa, minore o maggiore rispetto a quella precedente, lo stesso termine soggiace alla differente durata sopravvenuta nel corso della sua pendenza”.

Per quanto concerne l’accertamento della violazione, si sottolinea che il termine per tutte le attività necessarie debba essere congruo e ragionevole, ma il dies a quo non può essere individuato nel momento di acquisizione del fatto, bensì deve considerare un adeguato spatium temporale per le necessarie attività valutative della Consob.

Quanto sopra tenendo in debita considerazione la complessità delle indagini e dei dati da acquisire per una corretta formulazione della contestazione.

Per la Suprema Corte, la Corte di appello ha tenuto conto di quanto sopra, con un iter motivazione corretto e completo.

I motivi del ricorso in Cassazione vengono dunque respinti e la sentenza impugnata viene cassata soltanto con riferimento ad un motivo di impugnazione, riguardante l’esercizio di voto esercitato in assemblea, in quanto il citato termine di centottanta giorni ex art. 195 TUF non avrebbe potuto iniziare il suo decorso in epoca antecedente alla celebrazione dell’assemblea stessa.

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