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RUI IVASS: in consultazione le nuove modalità di registrazione

3 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha pubblicato un documento in consultazione pubblica per apportare modifiche al Regolamento 40/2018 al fine di consentire la registrazione degli intermediari delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi e riassicurativi attraverso strumenti di identificazione digitale sul portale web del Registro unico degli intermediari (RUI).

Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), introdotto dal Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, ha creato un insieme di disposizioni per l’utilizzo dell’informatica come strumento privilegiato per gli scambi informativi e/o documentali tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.

In particolare, il CAD prevede il diritto all’uso di soluzioni e strumenti digitali da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi online offerti, tra gli altri, dalle Autorità amministrative indipendenti, che sono chiamate ad implementare le relative architetture tecnico gestionali.

L’IVASS, pertanto, ha deciso di modificare significativamente le modalità di accesso e gestione del Registro degli intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi, operando un intervento di riforma delle disposizioni del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 riguardanti la presentazione delle istanze e delle comunicazioni.

Attualmente, tali istanze e comunicazioni vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall’istante o dal suo legale rappresentante, se costituito in forma societaria, e inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) (articolo 9, comma 3 Reg. n. 40/2018).

Con il nuovo portale del RUI, gli operatori potranno presentare e gestire le istanze e le comunicazioni accedendovi direttamente.

L’IVASS ha inoltre voluto dare piena attuazione alle previsioni del Codice delle Assicurazioni (articolo 109, comma 1-ter CAP), secondo cui “Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento (..)”, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva IDD.

Il presente provvedimento disciplina i seguenti aspetti:

  • l’accesso degli operatori al nuovo portale web del RUI;
  • il perimetro dei soggetti abilitati ad operare direttamente sul portale, che, in linea di continuità con quanto sino ad ora consentito, sono identificati negli intermediari persone fisiche e nei legali rappresentanti delle società iscritte nel RUI; nei legali rappresentanti dell’impresa di assicurazione, ad esempio per l’espletamento delle comunicazioni che ineriscono ai produttori diretti (iscritti nella sezione
  • modifiche riguardo all’utilizzo di strumenti di identificazione digitale come SPID, CNS e CIE per accedere al portale del RUI.

Inoltre, è stata prevista una procedura per l’esame delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica che prevede l’automatica elaborazione da parte del sistema in caso di soddisfacimento dei controlli previsti.

Il regime transitorio previsto per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio è stato revocato in quanto il portale prevede l’implementazione di una nuova sezione F. Le comunicazioni al RUI in capo alle imprese e agli intermediari principali continueranno a seguire il regime vigente.

Il nuovo portale web del RUI richiede una fase transitoria per l’acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle imprese e delle società già iscritte, necessari per la successiva gestione degli accessi tramite identità digitali. L’Istituto provvederà a indicare modalità e tempistiche per l’acquisizione dei dati con una separata comunicazione.

La consultazione avrà termine il 2 maggio 2023

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