Con ordinanza n. 7360 del 26 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha negato la possibilità per i contribuenti che abbiano provveduto alla rivalutazione del valore di partecipazioni, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 della Legge n. 448 del 2001, di procedere ad una successiva rivalutazione della medesima partecipazione e, conseguentemente, di evitare il versamento dell’imposta sostitutiva previamente determinata.
Nel caso di specie, infatti, la contribuente nel 2008 aveva provveduto a rivalutare la partecipazione posseduta in una Società a responsabilità limitata, per un valore determinato da apposita perizia di stima, con un’imposta sostitutiva il cui pagamento sarebbe stato poi suddiviso in tre rate.
Dopo aver indicato la rivalutazione nel Modello Unico 2009, anno di imposta 2008, e aver versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, la contribuente ha provveduto a trasmettere una successiva dichiarazione integrativa, nella quale non riproponeva la rivalutazione, omettendo, di conseguenza, il versamento delle ultime due rate dell’imposta sostitutiva.
In seguito, nel 2013, la contribuente ha proceduto ad effettuare una nuova rivalutazione della partecipazione posseduta nella medesima S.r.l., determinando tuttavia il nuovo valore in misura notevolmente inferiore. In conseguenza di ciò, anche l’imposta sostitutiva venne determinata in misura inferiore, nello specifico con un’entità inferiore all’importo della prima rata – effettivamente versata – della precedente rivalutazione.
A parere della contribuente, infatti, l’art. 7, comma 2, D.L. n. 70/2011, le avrebbe riconosciuto la facoltà di detrarre dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta già versata con riferimento alla precedente rideterminazione.
In seguito al controllo ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente la cartella di pagamento per il recupero delle somme non versate in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostituiva della prima rivalutazione effettuata dalla contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, soccombente in primo grado, proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; la competente Commissione Tributaria, invece, riformava integralmente quest’ultima, confermando la pretesa oggetto della cartella.
La Suprema Corte ha confermato, pertanto, quanto espresso dal giudice di secondo grado: “[…] la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l’effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, […]”.
In conclusione, il Giudice di Legittimità, ha confermato l’operato dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che la scelta, successivamente compiuta dalla contribuente, di procedere ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni sociali da lei detenute, non può comportare l’effetto di non pagare le rate di una precedente rivalutazione, nel caso in cui il valore determinato con perizia in occasione della rivalutazione successiva risulti inferiore rispetto a quello della precedente rivalutazione.


