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Giurisprudenza

Ritenuta sugli interessi fittizi di un prestito tra società consociate di Stati membri diversi

1 Marzo 2022

Corte di Giustizia UE, Sez. V, 24 febbraio 2022, n. C-257/20 – Pres. Lenaerts, Rel. Regan

Di cosa si parla in questo articolo

1)   L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, l’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima.

2)   L’articolo 63 TFUE, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima, qualora tale ritenuta alla fonte si applichi all’importo lordo di tali interessi, senza possibilità di deduzione, in tale fase, delle spese connesse a tale prestito, essendo necessaria la presentazione successiva di una domanda in tal senso ai fini del ricalcolo di detta ritenuta e di un eventuale rimborso, purché, da un lato, la durata della procedura prevista a tal fine da tale normativa non sia eccessiva e, dall’altro, siano dovuti interessi sugli importi rimborsati.

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