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Ritenuta alla fonte: nuove norme sugli investimenti transfrontalieri

22 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione europea ha adottato una proposta di Direttiva con nuove norme per agevolare le procedure di ritenuta alla fonte per investimenti transfrontalieri nell’UE, rendendole più efficienti e sicure per gli investitori, gli intermediari finanziari (ad esempio le banche) e le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

L’iniziativa è volta a promuovere una tassazione più equa, contrastare fenomeni di frode fiscale e sostenere gli investimenti transfrontalieri nell’unione europea.

Il concetto di “ritenuta alla fonte” rileva qui nei casi in cui un investitore residente debba pagare imposte su interessi o dividendi percepiti in un altro Stato membro.

Pur in presenza di trattati contro la doppia imposizione sottoscritti tra gli Stati, le relative procedure di rimborso risultano spesso onerose sia in termini di tempo che di costi, causando problemi agli investitori e scoraggiando gli investimenti transfrontalieri nell’UE.

Inoltre, le procedure per la ritenuta alla fonte utilizzate nei diversi Stati membri sono parecchio diverse: oltre 450 moduli diversi in tutta l’UE, di cui la maggior parte disponibile solo nelle lingue nazionali.

Infine, come anche dimostrato dagli scandali Cum-Ex e Cum-Cum, il rischio di abuso nelle procedure di rimborso è più che concreto.

Tra le novità proposte dalla Commissione, l’istituzione di un certificato di residenza fiscale digitale comune a livello europeo, per rendere più spedite ed efficienti le procedure di sgravio della ritenuta alla fonte.

Tramite il certificato di residenza fiscale digitale, da rilasciarsi entro un giorno dalla richiesta, gli investitori con portafoglio diversificato a livello europeo potranno chiedere diversi rimborsi nello stesso anno solare.

Ad oggi, ricorda la Commissione, la maggior parte degli Stati membri utilizza procedure cartacee.

Inoltre la Commissione propone l’attivazione di due procedure rapide complementari all’attuale procedura di rimborso standard:

  • una procedura di “sgravio alla fonte” e
  • un sistema di “rimborso rapido”.

Gli Stati membri potranno scegliere se utilizzare l’uno o l’altra procedura, ovvero una combinazione di entrambe.

Attraverso la procedura di “sgravio alla fonte”, l’aliquota fiscale al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi si basa direttamente sulle norme applicabili delle disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione.

Con la procedura di “rimborso rapido”, il pagamento iniziale viene effettuato tenendo conto dell’aliquota della ritenuta alla fonte dello Stato membro in cui vengono pagati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso di eventuali imposte pagate in eccesso viene concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento.

Una volta adottata dagli Stati membri, la proposta dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 gennaio 2027.

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