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IVA

Ritardato versamento IVA: gli interessi di mora non sono dovuti dall’acquirente

27 Gennaio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Juliane Kokott, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑4/20, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva IVA – nella fattispecie gli articoli 205 e 273 – nell’ambito della contrapposizione esistente tra l’effettiva riscossione dell’IVA da parte degli Stati membri e i diritti fondamentali degli interessati alla luce del principio di proporzionalità.

In particolare, la questione verte sulla possibilità per uno Stato membro di designare il destinatario di una cessione di beni, effettuata esclusivamente sul territorio nazionale, quale ulteriore «debitore dell’imposta» (più precisamente: debitore in via sussidiaria) oltre al cedente e stabilire che egli risponda non solo del debito IVA altrui, ma anche dei relativi interessi di mora. L’articolo 205 della direttiva IVA prevede che, in talune situazioni, gli Stati membri possano stabilire che una persona diversa, oltre al debitore dell’imposta, sia responsabile per l’assolvimento «dell’IVA», ma null’altro dispone in merito alla portata di detta responsabilità.

D’altro canto, evidenzia l’Avvocato UE, si dovrebbe tener conto dell’autonomia procedurale degli Stati membri, che può altresì consentire, indipendentemente dall’articolo 205 della direttiva IVA, l’introduzione della responsabilità per gli interessi di mora dovuti da altro soggetto come una sorta di strumento sanzionatorio

Di seguito le conclusioni:

L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a che gli interessi di mora dovuti dal debitore dell’imposta per il ritardato versamento dell’IVA siano inclusi nell’obbligazione sussidiaria di un terzo.

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