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Giurisprudenza

Ristrutturazione dei debiti e fideiussione estranea all’attività professionale

23 Febbraio 2026

Beatrice Coliva, avvocato del foro di Bologna

Cassazione Civile, Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 29746, Pres. Dottor. Ferro, Rel. Dott. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione (Pres. Dottor. Ferro, Rel. Dott. Amatore) ha chiarito che un debitore può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 CCII quando la fideiussione è stata contratta per finalità attinenti alla vita privata, estranee e non collegate funzionalmente all’esercizio di attività professionali o imprenditoriali.   

Una volta richiamata la definizione delle SS.UU. secondo cui il “fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito, gli Ermellini hanno stabilito che deve ritenersi consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (…), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio); la prestazione di garanzia se rafforza l’attività d’impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di ‘collegamento funzionale”.

Dunque, “il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa”.  

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dal debitore a cui era stata contestata la qualifica di consumatore in quanto i debiti principali derivavano da fideiussioni prestate a favore di due società di cui una il ricorrente era socio di maggioranza e aveva ricoperto il ruolo di amministratore e altri debiti non era affatto estranei alla sua attività imprenditoriale.

Secondo la Corte, i Giudici di secondo grado hanno correttamente escluso la qualifica di consumatore ritenendo che le fideiussioni fossero state sottoscritte per scopi estranei alla sfera privata.   

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