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Giurisprudenza

Risoluzione del contratto: se pattuita con raccomandata, non vale la PEC

28 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 05 ottobre 2026, n. 26272 – Pres. Graziosi, Rel. Pellecchia

Di cosa si parla in questo articolo

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26272 del 5 ottobre 2026, si è espressa sull’obbligo di rispetto delle modalità di invio della dichiarazione recettizia di risoluzione del contratto, chiarendo i limiti di efficacia delle comunicazioni rese con modalità difformi da quelle pattuite (nel caso di specie PEC invece che raccomandata postale).

In proposito, la Corte ha affermato che la disciplina delle forme convenzionali impone il rispetto rigoroso delle modalità di comunicazione pattuite, precludendo al predisponente di far valere l’efficacia di trasmissioni difformi, pur se per legge equipollenti.

La controversia trae origine dall’azione promossa dalla società concedente per ottenere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria ed il rilascio dell’immobile in forza della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Conseguentemente, la società utilizzatrice ha eccepito l’inefficacia della dichiarazione risolutiva trasmessa dall’intermediario mediante posta elettronica certificata, evidenziando che il contratto prescriveva la raccomandata con avviso di ricevimento quale forma essenziale di comunicazione.

Ciononostante, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione ritenendo la PEC un mezzo perfettamente equipollente alla raccomandata postale.

Dunque, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto ex art. 360 c. 1 n. 3 C.p.c. per violazione degli artt. 1322, 1352, 1362, 1375 e 1456 c.c., articolando la decisione sui seguenti principi e chiarimenti di rilievo:

  • la presunzione di essenzialità di cui all’art. 1352 c.c. – ovvero la presunzione legale relativa (iuris tantum) per cui, quando le parti abbiano convenuto per iscritto di adottare una determinata forma o una specifica modalità di comunicazione per un futuro atto negoziale, tale forma o modalità si considera richiesta a pena di invalidità o inefficacia dell’atto stesso – si applica analogicamente agli atti unilaterali recettizi ed opera non soltanto per la forma scritta in sé, ma si estende alle specifiche modalità di comunicazione pattuite, laddove le parti abbiano previsto un mezzo particolare per la trasmissione della volontà risolutiva (Cass. Sez. I, n. 19231/2018)
  • la generale equipollenza tra PEC e raccomandata ex art. 48 D. Lgs. 82/2005 presuppone l’assenza di una specifica convenzione delle parti, sicché non può derogare all’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c. né superare la più rigorosa presunzione dell’art. 1352 c.c., che tutela l’affidamento sulla forma pattuita in sé e non soltanto sul risultato pratico della ricezione dell’atto (Cass. Sez. I, n. 3270/2015)
  • la clausola sulla forma della comunicazione risponde ad un interesse meritevole di tutela volto a garantire la certezza legale della data e del contenuto dell’atto risolutivo, precludendo al predisponente di invocare il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. o il raggiungimento dello scopo per sanare la violazione delle modalità da esso stesso individuate (Cass. Sez. II, n. 13057/2023)
  • la reiterazione della dichiarazione di risoluzione del contratto mediante la notifica del ricorso giudiziale ex art. 702-bis c.p.c. non retroagisce al momento della precedente comunicazione invalida, ma sposta la decorrenza dell’effetto risolutivo ex art. 1456 c. 2 c.c. alla data di notifica dell’atto introduttivo, determinando un diverso termine di efficacia essenziale per il computo dei canoni e degli indennizzi maturati medio tempore.

Nello specifico, il collegio ha evidenziato pertanto che l’effetto risolutivo di cui all’art. 1456 c. 2 c.c. si produce esclusivamente quando la dichiarazione di avvalersi della clausola perviene alla controparte nella forma convenzionalmente stabilita: ove l’atto stragiudiziale sia inefficace per l’inosservanza della forma pattuita, quindi, il ricorso giudiziale diretto a far accertare la risoluzione non equivale automaticamente ad una dichiarazione stragiudiziale, ed in ogni caso ne differisce gli effetti alla notifica dell’atto processuale.

Conseguentemente, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Napoli affinché accerti il momento di effettiva produzione degli effetti risolutivi.

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