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Giurisprudenza

Riscossione: la gravità delle violazioni non è presupposto per la liquidazione anticipata

16 Novembre 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. VI, 06 aprile 2021, n. 9212 – Pres. Luciotti, Rel. Cataldi

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ipotesi di una cartella di pagamento emessa sulla base del presupposto del fondato pericolo per la riscossione, quest’ultimo non può coincidere con la mera gravità delle violazioni, in termini di rilevanza degli importi dovuti.

Non è inoltre, sufficiente per integrare il presupposto in questione, il fatto che la società contribuente sia in liquidazione.

Nella fattispecie in oggetto, una società a responsabilità limitata impugnava una cartella di pagamento -emessa ai sensi dell’art 36-bis, co. 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, avente ad oggetto un omesso versamento ai fini IRES e IVA, con riferimento all’anno d’imposta 2010.

Tale disposizione stabilisce che qualora vi sia pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso presentato dalla contribuente, sul presupposto della mancata motivazione da parte dell’Ufficio sul pericolo per la riscossione.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ricorreva infruttuosamente in appello.

Pertanto, la stessa decideva di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo violato e falsamente applicato il ciato articolo 36-bis, comma 2-bis del d.P.R. 600/1973, e la speculare previsione, quanto all’Imposta sul Valore Aggiunto, di cui all’articolo 54-bis, comma 2 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sostenendo che nel caso in esame, non era stato emesso un ruolo straordinario, ma un controllo manuale anticipato per mancato versamento di imposte relativo a importi rilevanti per IRES e IVA; inoltre, secondo il parere dell’Ufficio, l’esistenza del pericolo per la riscossione si desumeva dal fatto che la società contribuente fosse in liquidazione.

Tale conclusione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, rigettava il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

Secondo il parere della Corte di Cassazione, nel caso di specie, non sussisteva alcun pericolo per la riscossione, dal momento che tale presupposto non poteva coincidere con la mera dedotta gravità delle violazioni contestate.

In particolare, la valutazione della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione spetta all’Agenzia delle Entrate, ma quest’ultima deve, sia pur sinteticamente, esplicitare le ragioni della scelta anche in sede di iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente elevare ad implicita motivazione quanto dedotto in sede di accertamento.

Alla luce di ciò, il giudice di secondo grado aveva correttamente escluso che la sola rilevanza delle somme non versate potesse configurarsi come un pericolo, in quanto era necessaria una motivazione più specifica.

In virtù delle ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’Ufficio, condannando quest’ultimo al rimborso delle spese processuali in favore della società contribuente.

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