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Giurisprudenza

Riscatto di azioni: i criteri devono essere oggettivamente predeterminati e conoscibili ex ante

17 Aprile 2018

Gianmarco Melillo, praticante avvocato presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi

Tribunale di Milano, 2 maggio 2017, n. 4794 – Pres. Perozziello, Rel. Vannicelli

Lo statuto della società Alfa conferisce al consiglio di amministrazione il diritto potestativo di riscattare le azioni con prestazioni accessorie qualora sia accertato l’”inadempimento” del socio-prestatore. L’”inadempimento” è espressamente qualificato dallo statuto sociale quale, tra le altre cose, “mancato conseguimento [da parte del socio-prestatore], per due esercizi consecutivi della durata di 12 mesi ciascuno, degli obiettivi minimi fissati di anno in anno dall’organo amministrativo insieme al compenso spettante al socio con obbligo di prestazioni accessorie ed accettati da questi”. Tra i parametri in base ai quali debbono essere fissati gli “obiettivi minimi” da parte dell’organo amministrativo è ricompresa – e assume rilevanza ai fini della decisione della causa – la “capacità di generare redditività e valore”, la cui “misurazione” – devoluta anche essa dallo statuto all’organo amministrativo – avviene sulla base dell’approvazione di apposite “Linee-guida (triennali)” revisionate anno per anno. In base alla documentazione più recente l’obbligazione del socio con prestazioni accessorie (di categoria Senior Partner) doveva considerarsi adempiuta qualora la propria capacità di originare redditività in termini di EVA (economic added value) sia valutata pari ad almeno: Euro 400.000,00 (se le prestazioni del socio consistevano in consulenze o ricerche), Euro 600.000,00 (se le prestazioni del socio consistevano in servizi “multiclient” o eventi speciali) corrispondenti al 20% del fatturato. Con decisione presa a maggioranza, il consiglio di amministrazione – ai sensi dello statuto e sul fondamento normativo dell’art. 2437-sexies c.c. ivi richiamato – (i) ha preso atto del mancato raggiungimento dei parametri EVA da parte del socio X, accertandone, dunque, il grave inadempimento alle obbligazioni sullo stesso gravanti e (ii) deliberato di procedere al riscatto delle azioni (caducando conseguentemente il contratto di prestazione d’opera professionale concluso con il socio).

Il Tribunale di Milano – adito a seguito dell’impugnazione della summenzionata delibera consiliare da parte del titolare delle azioni riscattate – ha statuito che le condizioni alle quali le azioni possono essere riscattate debbono essere in linea di principio a) predeterminate e b) conoscibili ex ante dal socio che si trovi potenzialmente assoggettato all’altrui potestas redemptionis; in altri termini, il valido esercizio del potere di riscatto da parte dell’organo sociale competente è subordinato al fatto che siano predeterminati e conoscibili (a) i criteri a cui l’organo debba attenersi e (b) il procedimento logico ed economico delle determinazioni che ne risultino. Nel caso di specie, i summenzionati parametri di valutazione, invero ritenuti dal Tribunale eccessivamente sintetici, sarebbero censurabili per due ordini di motivi. Sul piano meramente fattuale il giudice milanese rileva che i parametri e gli obiettivi annuali minimi sono soltanto finalizzati ad individuare i collaboratori della società (non soci) che in attuazione al piano meritocratico aziendale possono divenire eligble partners, mentre non paiono espressamente imposti anche per la valutazione della performance dei soci e, dunque, per il mantenimento della partnership. Inoltre, non è stato rinvenuto e prodotto in giudizio alcun documento che attesti la predeterminazione oggettiva dei criteri EVA di tal che, secondo il Tribunale, qualsiasi altro ragionevole criterio di computo dell’EVA (incluso quello alternativo proposto in giudizio dalla parte convenuta) sarebbe applicabile al caso di specie. La sentenza in commento, dunque, accoglie la domanda di annullamento della delibera.


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