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Risarcimento in forma di rendita a mezzo titoli di Stato

21 Febbraio 2024

Notizia a cura di: Eugenio Totaro, Dottorando in Diritto dei Consumi presso l’Università degli Studi di Perugia

Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato il Quaderno IVASS n. 28 del febbraio 2024, a cura di Riccardo Cesari, intitolato “Il risarcimento in forma di rendita e la sua replica con titoli di Stato”.

Nel Quaderno l’Autore, prendendo spunto dalla pronuncia della Cassazione del 25 ottobre 2022 n. 31574, si preoccupa di analizzare i problemi, principalmente di natura fiscale e di garanzia a tutela del danneggiato, relativi al risarcimento in forma di rendita, di cui all’art. 2057 c.c., e la sua replica con titoli di Stato.

Il risarcimento del danno in forma di rendita, infatti, rappresenta uno strumento per tutelare il danneggiato in caso di danni permanenti che, però, trova scarsa diffusione in ragione dei problemi testé citati: le proposte formulate dall’Autore mirano a rendere tale risarcimento una scelta più praticabile e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Viene così rilevato che attualmente, dal punto di vista fiscale, la tassazione sul risarcimento in forma di rendita viene applicata sul capitale complessivo.

Tutto ciò, però, risulta iniquo e penalizzante per il danneggiato, soprattutto per l’eccessiva tassazione iniziale, tanto che l’Autore auspica la modifica del sistema impositivo, prevedendo una tassazione applicata dal sostituto d’imposta in sede di erogazione della rendita così da renderla più vantaggiosa per il danneggiato, al fine di garantirgli una maggiore equità fiscale.

Dal punto di vista dei problemi di garanzia, se l’art. 2057 c.c. richiede al debitore di fornire opportune cautele a tutela del danneggiato in caso di inadempimento, nella prassi si è evidenziata la difficoltà di individuare garanzie idonee a coprire l’obbligo di pagamento della rendita per l’intera durata della vita del danneggiato: secondo l’Autore, si potrebbe sostituire la rendita annua con un portafoglio di titoli di Stato così da garantire, da un lato, la solvibilità del debitore e, dall’altro, di fornire al danneggiato una maggiore sicurezza sull’effettivo pagamento della rendita.

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