Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 1 del 02 gennaio 2026, il provvedimento IVASS n. 168/2025, con la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell’esercizio 2026, ai fini delle compensazioni tra assicurazioni nell’ambito del risarcimento diretto.
Il provvedimento attua l’art.6 del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, che attribuisce all’IVASS il compito di fissare e pubblicare, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto.
il provvedimento entra in vigore il 01 gennaio 2026 e considera le modifiche introdotte dal provvedimento IVASS n. 156 del 18 dicembre 2024 al criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito del risarcimento diretto.
In sintesi, ecco i parametri di calibrazione oggetto del Provvedimento IVASS:
- Soglie minime dei premi lordi contabilizzati: le compensazioni, di cui all’art. 13 del D.P.R. 18 luglio 2006 sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all’art. 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79/2018, per le imprese che nell’esercizio 2026 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
- 40 milioni di euro per la macroclasse “autoveicoli”
- 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”.
- Misura dei percentili (minimo e massimo):
- per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°
- per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.
- Coefficienti angolari delle rette (art. 6, c 1, provvedimento IVASS 79/2018)
- 0,545469982 per autoveicoli-antifrode
- 0,000057267 per autoveicoli-costo cose z1
- 0,000060971 per autoveicoli-costo cose z2
- 0,000058921 per autoveicoli-costo cose z3
- 0,000019045 per autoveicoli-costo persone
- 0,272975448 per autoveicoli-dinamica
- 0,030211341 per autoveicoli-velocità di liquidazione
- 0,000005091 per ciclomotori e motocicli-costo persone
- 0,032564728 per ciclomotori e motocicli-velocità di liquidazione.


