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Giurisprudenza

Ai fini della riqualificazione degli atti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non occorre necessariamente un vantaggio fiscale indebito

24 Febbraio 2016

Roberto Fiocchi, praticante avvocato in Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 25005

Con la sentenza n. 25005 dell’11 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo cui l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non ha una valenza antielusiva in quanto, ai fini della rideterminazione dell’operazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, non occorre che venga conseguito un indebito vantaggio fiscale dai contribuenti.

Il caso in esame concerne una fattispecie i cui protagonisti sono tre contribuenti che hanno costituito una società, accendendo parallelamente un mutuo e garantendolo con ipoteca gravante su dei loro terreni edificabili con successivo conferimento di questi ultimi nella suddetta società che, contestualmente, si accollava il mutuo stesso.

L’Agenzia delle Entrate, contestando l’operazione, riqualificava tale conferimento come un’originaria cessione dei terreni, richiedendo, a tal proposito, la maggiore imposta dovuta.

Se in primo grado veniva attribuito esito favorevole alla tesi dell’Ente impositore, ciò non può dirsi a seguito del giudizio della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia, la quale sosteneva che l’Amministrazione finanziaria non potesse ridefinire l’operazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 in quanto mancavano gli estremi dell’abuso del diritto poiché “la costituzione della società poteva rispondere alla necessità di una maggiore facilitazione nel perseguire finanziamenti” nonché “all’indubbia opportunità di una più appropriata e proficua attività speculativa” identificando in tal modo una ragione extrafiscale a giustificazione del comportamento dei tre contribuenti.

A discapito di quanto affermato dalla CTR di Brescia, la Cassazione, rammentando la Sua giurisprudenza più recente (Cass. sez. trib. n. 1955 del 2015 e Cass. sez. trib. n. 21770 del 2014), ha ribadito e rafforzato il concetto che si cela dietro all’art. 20 del D.P.R. 131/1986 ossia che, in merito all’applicazione dell’imposta di registro, si debba prescindere dalla concezione di natura elusiva intesa come indebito risparmio d’imposta poiché l’applicazione di essa deve avvenire in base alla natura e agli effetti dell’atto o della serie di atti posti in essere.

Pertanto, ai fini della suddetta imposizione fiscale non è rilevante che “il vantaggio fiscale, cui l’atto o il collegamento negoziale danno luogo, sia o meno sostenuto da un’apprezzabile causa economica” in quanto è sufficiente che “l’atto o il collegamento negoziale di una pluralità di atti debbono essere tassati in ragione dell’effetto cui concretamente danno luogo e cioè secondo la loro intrinseca natura”.

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