Con le tre risposte gemelle nn. 541 del 12 novembre 2020, 547 e 548 del 13 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento alla Conferitaria, soggetto di diritto italiano.
In base all’articolo 4 della legge n. 1216 del 1961, il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo, mentre dall’articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge, è possibile trarre il principio per cui l’onere tributario derivante dalla corresponsione dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell’anno successivo;
L’Agenzia evidenzia che per costante indirizzo giurisprudenziale, «la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. Ne deriva che rispetto all’originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti» (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492);
Il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto conferitario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013 e il conferitario, cui viene traferito il portafoglio assicurativo, potrà scomputare detto credito dai versamenti dell’imposta sui premi.